[…salva l’opposizione del contribuente]

Entro il 31 gennaio p.v. le farmacie saranno tenute, come del resto è noto, a inviare al STS i dati relativi alle spese sanitarie [cioè gli scontrini fiscali e le fatture di vendita] sostenute dai cittadini nel corso del 2019, che diventeranno così fruibili dall’Agenzia delle Entrate permettendo al tempo stesso l’inserimento di tali spese nella dichiarazione dei redditi precompilata [Mod. 730/Unico] del cittadino ai fini della loro detraibilità.

Tali dati potranno essere tramessi mediante:

  • l’invio di ogni singola spesa al sito www.sistemats.it, utilizzando l’applicazione web messa a disposizione dell’utente [funzionalità on line];
  • l’invio con web service (SINCRONO) di ogni singola spesa;
  • oppure, l’invio con web service (ASINCRONO) di un file Xml con tutte le spese.

Ricordiamo che la trasmissione di questi dati segue il “criterio di cassa”, e dunque i documenti di spesa saranno inviati al STS tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere che riportino o meno una data precedente.

È fatta salva la possibilità di non inviare i dati al STS solo in presenza di specifica opposizione espressa del cliente al momento dell’emissione del documento fiscale e in tale evenienza – nel rispetto della privacy – i dati non saranno pertanto resi disponibili all’Agenzia delle Entrate.

Quanto al regime sanzionatorio, la normativa prevede che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 100 per ogni comunicazione, con un massimo di € 50.000.

Nell’ipotesi di errata comunicazione, tuttavia, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti viene effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione.

Se la comunicazione, infine, è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

(marco righini)

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