Ho intenzione di frazionare un vecchio fabbricato unifamiliare in due nuove unità residenziali ma non prima di avervi effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico per i quali ho intenzione di usufruire del c.d. “Superbonus”.
Per quel che riguarda le spese che dovrò sostenere per tali interventi – sia i c.d. “trainanti” che i c.d. “trainati”, come avete ben spiegato nella Sediva News del 27/10/2020 – i limiti da prendere in considerazione per ognuno di essi vanno riferiti all’unica unità immobiliare antecedente agli interventi oppure alle due unità indipendenti che risulteranno a seguito del frazionamento?

Stiamo naturalmente parlando del Superbonus del 110%, introdotto dal Decreto Rilancio, per il quale, con riguardo alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, è stato precisato che – nel caso in cui essi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa [che è appunto l’ipotesi proposta nel quesito] – per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi, e quindi nel nostro caso l’immobile unifamiliare inizialmente esistente, e non quelle risultanti alla fine dei lavori, cioè le due unità residenziali che verranno ad esistenza una volta eseguite le opere.

(stefano civitareale)

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