Vi scrivo perché, onestamente, con tutti questi interventi del Governo non riesco più a stare al passo con le varie modifiche.
Ho visto che avete dedicato tante vs. note di commento ai problemi della vaccinazione e siete comunque un punto di riferimento anche per noi.
Vi chiediamo perciò, se possibile, un quadro riassuntivo anche delle novità contenute nell’ultimo decreto legge e delle conseguenze sia per il dipendente della farmacia che per i nostri clienti di tutti i giorni.
Noi abbiamo un magazziniere di 52 anni che fino ad oggi ha dimostrato di essere un “novax” ma ora pare intenzionato a vaccinarsi. Per il momento quindi lui si sottopone a un tampone rapido ogni 2 gg.
C’è poi una giovane commessa che non si è ancora vaccinata e allora vorremmo anche sapere se per lei è cambiato qualcosa perché oggi ha semplicemente il green pass base.

La Rubrica aveva chiuso il 2021 con un’ampia rassegna – proprio nella Sediva News del 31 dicembre – degli interventi giurisprudenziali sull’obbligo vaccinale e oggi, dopo la pausa di fine d’anno, è inevitabile ripartire con l’ennesimo “punto” sulla normativa Covid & co.
In questi dieci giorni abbiamo dovuto registrare in materia anche due o tre ulteriori decisioni di giudici amministrativi [in particolare, Tar Friuli e Tar Emilia Romagna] che però si sono perfettamente appiattite sulle sette/otto sentenze che le avevano precedute e dunque si sono anch’esse in sostanza schierate – specie nel contrasto di alcuni tentativi di professionisti sanitari di veder affermato il loro diritto all’esenzione, talora temporanea, dall’obbligo vaccinale – a favore di una vaccinazione quasi “di massa”, un atteggiamento [questo della giurisprudenza] che non tutti hanno evidentemente gradito.
In ogni caso, come vedremo subito, un autentico generalizzato obbligo vaccinale è stato alfine introdotto nel ns. ordinamento – sia pure, almeno al momento, circoscritto agli over 50 – dal recentissimo decreto legge [n. 1 del 7/1/2022, entrato in vigore il giorno successivo] di cui pertanto è opportuno occuparsi almeno sinteticamente, dando tuttavia uno sguardo particolare ai suoi riflessi sul personale non laureato e sui clienti della farmacia, che poi è anche quel che richiede il quesito.

  • Le novità

Intanto, ecco di seguito il “calendario” delle novità salienti recate dal citato d.l. 1/2022 e dagli altri provvedimenti immediatamente precedenti [dl. n. 221 del 24/12/2021 e n. 229 del 30/12/2021]:

  • 8 gennaio u.s.: da tale data, e fino al 15 giugno 2022 [sperando sempre di non dover andare oltre…], è entrato dunque in vigore [d.l. 1/2022] l’obbligo vaccinale (*) per tutti quei soggetti “che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età”, o, attenzione, lo compiano entro quella data limite [perciò, ad esempio, chi è nato il 15 maggio del 1972 è tenuto a vaccinarsi soltanto dal prossimo 15 maggio], e inoltre è un obbligo che – è chiaro – va adempiuto qualunque sia l’attività svolta o non svolta dall’over 50, quindi anche dal pensionato, disoccupato, ecc.;

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(*) Per comprendere meglio in che termini e con quali modalità vada assolto l’obbligo vaccinale, e ferma la data di compimento del 50° anno di età del soggetto, è necessario guardare se il singolo over 50 risultasse – alla data dell’8 gennaio [che segna, come abbiamo visto, l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale] – non aver ancora iniziato il ciclo vaccinale primario, o non aver ancora effettuato la dose di completamento o non aver ancora effettuato quella di richiamo.
Ma questo apparirà forse più chiaro riportando le disposizioni del dl 1/2022 sul quadro sanzionatorio, che prevedono la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento [questa e non altra sembra infatti essere la sanzione per l’over 50 negligente o no-vax…] in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute [cioè, con il lasso di almeno venti giorni tra la prima e la seconda inoculazione];
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validita’ delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87 [cioè con il lasso di almeno quattro mesi dalla seconda dose];___________________________________________________________________________

  • 10 gennaio u.s.: da tale data è necessario munirsi di green pass rafforzato [che presuppone proprio l’adempimento all’obbligo vaccinale] per poter accedere a palestre, musei, piscine, alberghi, ristoranti all’aperto o al chiuso, feste, fiere, impianti di risalita, aerei, treni, navi e trasporto locale [d.l. 221 e 229 del 2021];
  • 20 gennaio 2022: qui scatta l’obbligo di green pass base [per il quale invece, come ben noto, è sufficiente un tampone rapido ogni 2 giorni o quello molecolare ogni 3] per accedere ai servizi alla persona, ed esattamente di barbieri, parrucchieri ed estetisti [d.l. 1/2022] e quindi fino al 19 gennaio 2022 l’accesso a questi servizi è libero;
  • 1° febbraio 2022: da tale data, oltre a scendere da dodici a sei mesi l’efficacia del green pass e a rendersi applicabile il quadro sanzionatorio che si è riportato poco fa in nota, l’obbligo di munirsi del green pass base è esteso anche ai clienti dei pubblici esercizi, dei servizi postali, bancari, finanziari e delle attività commerciali, ma escluse quelle che dovrebbero essere individuate entro il 23 gennaio dall’ennesimo DPCM, tra cui dovrebbero senz’altro figurare anche le farmacie unitamente agli esercizi di vendita di generi alimentari.
  • 15 febbraio 2022, infine, tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato [per i quali fino al 14 febbraio sarà sufficiente il green pass base] per accedere ai luoghi di lavoro dovranno possedere – per effetto appunto dell’adempimento all’obbligo vaccinale – quello rafforzato che, giova ribadirlo ancora una volta, presuppone il completamento del ciclo vaccinale primario con l’assunzione della seconda dose ma anche, decorsi quattro mesi da quest’ultima, l’assunzione della dose di richiamo.
  • * * *

    Completato pertanto il quadro delle novità dell’ultimo dl, siamo in grado anche di sciogliere i dubbi specifici che il quesito ha posto con riguardo al “magazziniereover 50, alla “giovane commessa” e ai clienti della farmacia.

    • Il dipendente non laureato over 50

    Il vostro magazziniere di 52 anni, ormai non c’è dubbio, dovrà – se ovviamente non è ancora vaccinato – provvedere al più presto: a) ad avviare il ciclo, se fino ad allora no vax, così da completare quello primario con la seconda dose entro il 15 febbraio; b) o completare entro questa stessa data, se nei “termini ministeriali”, anche il ciclo di richiamo.
    Naturalmente, è sempre fatto salvo anche per questo over 50 il caso che egli sia guarito dal Covid o che, per particolari motivi medici [da certificare e documentare …] non gli sia possibile ricorrere all’inoculazione vaccinale.

    • Il dipendente non laureato under 50

    Per la “giovane commessa”, invece, le cose non sono cambiate: era e resta sufficiente il green pass base, e perciò il no-vax continua a poter lavorare, in farmacia come altrove [sempreché l’obbligo vaccinale non derivi da altre fonti, come è per il fantomatico “operatore di interesse sanitario”].

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    N.B. Ricordiamo che è a carico della farmacia, quale datrice di lavoro, l’obbligo di verificare sia per l’over che per l’under 50 il possesso della certificazione verde corrispondente ai rispettivi obblighi [pena l’irrogazione alla farmacia di una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro], essendo tenuta – in caso contrario – a vietare al dipendente l’accesso al luogo di lavoro.
    A sua volta, il dipendente – se sorpreso senza la certificazione verde che gli “compete” – potrà essere sanzionato con il pagamento di una somma che va da 600 a 1.500 euro, come d’altronde abbiamo osservato in altre Sediva News sull’argomento.
    Laddove, inoltre, i dipendenti “comunichino di non essere in possesso delle certificazioni […]” o ne risultino comunque privi al momento dell’accesso e/o presenza nel luogo di lavoro, “sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, ma durante i giorni di assenza ingiustificata non sarà loro dovuta alcuna retribuzione.
    Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, tuttavia, il lavoratore subordinato potrà essere sospeso dal datore di lavoro “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022 [ndr. l’attuale termine per cui è stata fissata la fine dello stato di emergenza], senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro”: si tratta di una misura, come vediamo, in pratica corrispondente a quella che era stata prevista quando il Governo ha imposto l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati.
    Infine, il lavoratore – over o under 50 – che sia stato esonerato dall’obbligo vaccinale o per il quale l’inoculazione sia stata differita potrà essere adibito dal datore di lavoro a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, “in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-COV.2”.

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    • I clienti della Farmacia

    Come detto, la Farmacia dovrebbe molto verosimilmente rientrare tra gli esercizi nei quali – assicurando “il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” – l’accesso sarà consentito anche senza alcun green pass, qualunque sia l’età del cliente.

    Concludendo:

    – il magazziniere deve correre verso il super green pass;
    la commessa tuttora non è obbligata a vaccinarsi;
    – in farmacia può entrare chiunque, con o senza green pass.

    (gustavo bacigalupo – matteo lucidi)

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