Con ord. n. 20132/2020 la Cassazione ha ulteriormente ribadito che – nell’ipotesi di subentro per successione nella proprietà di un immobilele agevolazioni fiscali “prima casa [che, come noto, consentono di applicare le imposte di registro al 2% sul suo valore catastale, in luogo dell’aliquota ordinaria del 9%, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna] sono concesse solo “quando in  capo al  beneficiario ovvero,  in  caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi sussistano i  requisiti  e  le  condizioni previste in materia di acquisto della prima  abitazione” [Cfr. art. 69, comma 3 della L. 342/2000].

La condizione è che l’erede titolare dei requisiti, anche se coniuge superstite convivente, compili/abbia compilato l’apposita sezione prevista nella dichiarazione di successione e quindi, laddove questa sia stata presentata senza tale adempimento, l’erede beneficiario dovrà presentarne una nuova [successione integrativa] compilando questa volta anche quella sezione.

Ricordiamo per completezza quali sono i requisiti soggettivi [del contribuente] e oggettivi [dell’immobile] che devono essere contemporaneamente rispettati per accedere al bonus fiscale “prima casa”.

  • REQUISITI SOGGETTIVI

Il contribuente “beneficiario”:

  • non deve essere proprietario, nell’ambito dello stesso comune, di un altro immobile idoneo a essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;
  • non deve essere titolare neanche di diritti di uso, usufrutto o abitazione su altro immobile nel medesimo comune;
  • non deve aver già fruito dell’agevolazione “prima casa” su altro immobile in Italia.
  • REQUISITI OGGETTIVI

L’immobile oggetto del trasferimento:

  • non deve essere “di lusso”;
  • deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente [o erede] ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro 18 mesi  dall’acquisto o nel quale svolge la propria attività lavorativa.

[N.B. – Tuttavia, come già abbiamo avuto modo di approfondire nella Sediva News del 19/06/2020, tale termine di 18 mesi è stato sospeso dall’art. 24 del Decreto Liquidità per il periodo compreso tra il  23 febbraio e il 31 dicembre 2020].

(mauro giovannini)

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