Ho acquistato un’auto con l’IVA agevolata al 4% per un familiare con disabilità e ora vorrei venderla tenendo presente però che sono trascorsi sedici mesi dall’acquisto e ho letto che per questo motivo forse perderei l’agevolazione e quindi dovrei versare la differenza rispetto all’IVA ordinaria.
Vorrei sapere se le cose stanno così e se sono ammesse eccezioni nel caso in cui la vendita sia dettata dal peggioramento delle condizioni di disabilità.
Sì, sono ammesse eccezioni nel senso da Lei indicato.
Intanto, è ben vero che – ai sensi della Tabella A, parte II, n. 31, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – l’acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione di persone con disabilità e ridotte o impedite capacità motorie permanenti può beneficiare [entro i limiti di cilindrata e potenza previsti dalla norma] dell’aliquota IVA agevolata del 4 per cento; e però, nel caso in cui il veicolo venga ceduto prima del decorso di due anni dalla data di acquisto, il beneficio viene meno e il contribuente è tenuto a versare la differenza tra l’imposta calcolata con l’aliquota ordinaria del 22 per cento e quella assolta in misura ridotta.
Senonché, ed eccoci all’altro punto di domanda, la decadenza dall’agevolazione per la cessione anticipata [rispetto al biennio] non opera quando alla vendita segua l’acquisto di una nuova vettura resosi necessario proprio per il peggioramento delle condizioni di disabilità del beneficiario.
Pertanto, se vuole “difendere” l’iva agevolata nonostante la cessione della vettura prima del decorso di due anni dall’acquisto, Lei dovrà aver cura di far risultare/certificare l’aggravamento da idonea documentazione e quindi, in sostanza, dai verbali di “invalidità” e/o di “handicap”.
(francesco sonnino silvani)
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