Sui limiti e sulle condizioni per l’applicazione della norma contenuta nel Decreto Rilancio relativa all’ormai famoso contributo a fondo perduto a favore delle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19, abbiamo posto in evidenza nella Sediva News del 7 luglio u.s. che il Regolamento UE richiamato dalla comunicazione della Commissione Europea dello scorso marzo avrebbe impedito nel concreto l’accesso al contributo [come anche ad altre agevolazioni previste nello stesso decreto e in quelli precedenti] alle imprese che si trovavano in difficoltà già al 31/12/2019, quindi indipendentemente dalla sopravvenuta emergenza Covid-19.
Senonchè, la Commissione Europea, rendendosi evidentemente ben conto che la tale limitazione avrebbe potuto implicare nei fatti il fallimento di un gran numero di micro e piccole imprese, causando pertanto gravi perturbazioni per l’intera economia dell’Unione, con questa ennesima comunicazione [la terza] – e proprio in considerazione delle loro limitate dimensioni e/o del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere – ha ritenuto “opportuno includere nel quadro temporaneo di aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie al 31/12/2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)”.
La Commissione ha di conseguenza introdotto modifiche normative temporanee coerenti appunto con le finalità e i principi appena indicati, liberando così in sostanza, sia il contributo a fondo perduto che le altre misure collegate all’emergenza Covid-19, dai lacci e lacciuoli che avrebbe eventualmente potuto imbrigliarne/limitarne/condizionarne l’erogazione.
Tenuto conto che questa deroga coinvolge pressoché tutte le farmacie trattandosi di micro o piccole imprese [che sono quelle, ricordiamolo ancora una volta, con fatturato inferiore a 2 milioni di euro e che occupano meno di 10 dipendenti (micro) oppure con un fatturato inferiore a 10 milioni di euro e che occupano meno di 50 dipendenti (piccole)], è più che lecito tirare “un sospiro di sollievo”, perchè i vincoli di cui si è fatto cenno all’inizio avrebbero potuto creare un grave squilibrio soprattutto a quei soggetti che già si trovavano in condizioni di difficoltà finanziaria.

(stefano lucidi)

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