[… riguardino l’acquisto della seconda casa]
Tra gli oneri detraibili possono rientrare gli importi versati a un’agenzia immobiliare per l’acquisto di una seconda casa?
La risposta, come anticipato nel titolo, è negativa.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. b-bis), del Tuir, è infatti riconosciuta al contribuente una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento dei compensi corrisposti ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare solo quando i compensi stessi siano versati in relazione/dipendenza dell’acquisto di un’unità destinata ad abitazione principale, anche se – attenzione – entro il limite massimo di spesa detraibile pari a euro 1.000 per ogni anno di imposta.
Occorre tuttavia aggiungere – ecco il punto centrale del quesito – che il precedente art. 10, comma 3-bis, del Tuir precisa espressamente cosa debba intendersi, ai fini fiscali, per “abitazione principale”, individuandola [anche se si tratta di un aspetto abbastanza “frequentato”] nell’immobile in cui la persona fisica che lo possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale e/o i suoi familiari dimorino abitualmente.
Ma proprio il coordinamento tra le due disposizioni appena richiamate [artt. 10 e 15 Tuir] conduce a ritenere che qui il beneficio fiscale debba fatalmente essere circoscritto agli acquisti immobiliari destinati a soddisfare esigenze abitative principali del contribuente o del suo nucleo familiare.
Ecco dunque chiarito perché dovrebbe senz’altro ritenersi esclusa la possibilità di fruire della detrazione nel caso di acquisto di un immobile qualificabile come “seconda casa”.
(cesare pizza)
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