Ho effettuato una vendita per la quale devo emettere una fattura elettronica, ma il dodicesimo giorno per inviarla telematicamente cade di domenica. Posso trasmetterla allo SDI il lunedì successivo?
Con un recente documento di prassi [Cfr. Risposta a istanza di interpello n. 129 del 14/05/2020], l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fattura elettronica immediata [ex art. 21, comma 4, del DPR 633/1972] deve essere inviata allo SDI tassativamente entro i 12 giorni successivi dall’effettuazione dell’operazione, anche se tale termine ricada di domenica, oppure in un giorno festivo.
In particolare – come ha precisato l’A.f. – l’obbligo di emissione della fattura [analogica o elettronica] non è riconducibile tra gli adempimenti a cui si applica la disposizione di cui all’art. 7, lett. h), del DL n. 70/2011, secondo la quale “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Giova peraltro ricordare quali siano le sanzioni comminate nel caso in cui una FE venga trasmessa tardivamente.
L’art. 6 del D.Lgs. n 471/97 qui prevede due tipi di sanzioni da comminare secondo che tale inosservanza/infrazione abbia o meno pregiudicato la correttezza della liquidazione periodica mensile/trimestrale dell’IVA.
Infatti:
A) qualora la liquidazione periodica dell’Iva non risulti corretta proprio a causa dell’errore/omissione/tardività, la sanzione applicabile è:
– compresa tra il 90% ed il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
oppure
– compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all’inversione contabile;
B) diversamente, qualora la liquidazione periodica del tributo risulti corretta [nonostante l’infrazione] la sanzione applicabile va da un minimo di 250 euro ad un massimo 2.000 euro.
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NOTA BENE: Si tenga comunque sempre presente che anche nei due casi indicati Sub A) o Sub B) ci si può avvalere del ravvedimento operoso, che prevede a sua volta la riduzione delle sanzioni comminate rispettivamente a:
1/9 (del minimo edittale) | se l’invio della FE e il pagamento connesso al ravvedimento operoso avvengono entro 90 giorni dalla data entro cui la trasmissione avrebbe dovuto essere effettuata |
1/8 (del minimo edittale) | se l’invio della FE ed il pagamento avvengono entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione; |
1/7 (del minimo edittale) | se l’invio della FE ed il pagamento avvengono entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione; |
1/6 (del minimo edittale) | se il pagamento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione. |
(mauro giovannini)
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