Con recente provvedimento pubblicato sulla G.U. del 24 maggio u.s., il Ministero dell’Economia e Finanze ha elevato a 400 Euro il limite (il precedente era di 100 Euro) per l’emissione delle fatture in forma semplificata.
La semplificazione, lo rammentiamo, consiste nell’indicazione: a) della sola partita iva o del codice fiscale del destinatario della fattura [in quest’ultimo caso soltanto se non è un soggetto esercente un’impresa o un’arte o professione]; b) del corrispettivo e della relativa iva senza la precisazione della base imponibile e della relativa imposta [in sostanza, l’indicazione del corrispettivo iva compresa]; c)in forma generica dei beni ceduti e dei servizi resi.
Precisiamo in ogni caso che la forma semplificata non può essere adottata per le cessioni intracomunitarie e per quelle non soggette all’imposta per mancanza del presupposto territoriale.
(franco lucidi)
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