Ne abbiamo già fatto cenno in un paio di occasioni ma ora è il momento di trattarne un po’ più approfonditamente.
Tra le misure “salvacrisi”, dunque, il “Decreto Rilancio” [D.L. 19/05/2020 n. 34 in G.U. n. 128 del 19/05/2020 in vigore dalla stessa data] ne contempla due che interessano, ricorrendo le altre condizioni che vedremo, anche le farmacie con ricavi non superiori a 5 milioni di euro.
Stiamo parlando del contributo a fondo perduto (art. 25) e del credito d’imposta per la locazione dell’immobile strumentale (art. 28) (il “locale-farmacia”), quest’ultimo in una “nuova edizione” che [diversamente dall’analoga misura prevista dal Cura Italia] riguarda anche le attività rimaste aperte [come le farmacie] nonostante l’emergenza epidemiologica.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
E’ riconosciuto a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato dello stesso mese dell’anno precedente [aprile 2020/aprile 2019 <2/3] e quindi che nel mese di aprile 2020 si sia registrato, rispetto al mese di aprile 2019, un deficit superiore a un terzo di fatturato.
Il contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare dei detti due fatturati come segue:
- 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400mila euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Quindi, sostanzialmente, per le farmacie quel che rileva ai fini del confronto è:
- “l’incassato” SSN;
- il c.d. “cassetto”;
- le fatture emesse – anche se non incassate – per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi (sia ai privati, che alle ASL nonché, eventualmente, ad altre amministrazioni pubbliche).
Il contributo:
- spetta per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche [società di persone e società di capitali]; inoltre è esente da II.DD./Irap;
- spetta in ogni caso a coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019 e quindi anche se dal confronto aprile 2020/2019 scaturisce una riduzione pari o inferiore a 1/3 o addirittura un aumento, ma in quest’ultimo caso il contributo viene riconosciuto per l’importo minimo;
- non spetta a coloro che alla data della presentazione della domanda hanno cessato l’attività;
- non spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria [tra cui l’ENPAF] che abbiano diritto alla percezione dell’indennità dei 600 euro.
Per l’ottenimento del contributo deve essere presentata un’istanza in via telematica corredata di una certificazione “antimafia”, ma un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate detterà le relative disposizioni di attuazione.
Il contributo è accreditato direttamente dall’Agenzia delle Entrate che esegue anche i relativi controlli e provvede a reprimere gli eventuali illeciti.
E infatti, nel caso in cui il contributo percepito non spetti in tutto o in parte, si applica l’art. 316-ter del codice penale (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”).
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE STRUMENTALE (locale-farmacia)
E’ calcolato nella misura del 60% del canone di locazione versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che si sia verificata – in uno o più di questi tre mesi del 2020 – una diminuzione del (anche qui) fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese o agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente [marzo 2020/marzo 2019 < 50%; aprile 2020/aprile 2019 < 50%; maggio 2020/maggio 2019 > 50%].
Il bonus è utilizzabile nella Dichiarazione 2021-Redditi 2020, ovvero in compensazione nel Mod. F24 per la liquidazione di altre imposte e/o contributi successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, ed è anch’esso esente da II.DD./Irap.
Infine, non è cumulabile con l’analogo credito d’imposta di cui all’art. 65 del Cura Italia che peraltro, come già accennato, non riguarda le farmacie in quanto riservato alle attività chiuse per effetto del “lockdown”.
***
Ora, queste – come dicevamo – sembrano essere al momento [così riassunte in estrema sintesi] le misure notevoli per le farmacie contenute nel decreto “Rilancio”.
E’ interessante, però, oltre ad averle presentate, fornire una prima valutazione del loro “impatto” su una farmacia, per così dire, “media” che soddisfi naturalmente le dette condizioni per la loro applicabilità.
Valga allora il seguente prospetto:
-40% |
-50% |
|||
anno 2019 |
apr-19 | apr-20 |
apr-20 |
|
Ricavi |
1.200.000,00 € |
100.000,00 € | 60.000,00 € | 50.000,00 € |
Merci |
828.000,00 € |
69.000,00 € |
41.000,00 € |
35.000,00 € |
Personale |
120.000,00 € |
10.000,00 € | 10.000,00 € |
10.000,00 € |
Locazioni |
30.000,00 € |
2.500,00 € | 2.500,00 € |
2.500,00 € |
Altri oneri di gestione/consulenze, assicurazioni, imposte e tasse | 15.600,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
1.300,00 € |
Altri oneri di gestione/altre spese |
56.400,00 € |
4.700,00 € | 2.820,00 € |
2.350,00 € |
oneri finanziari |
6.000,00 € |
500,00 € | 500,00 € |
500,00 € |
utile |
144.000,00 € |
12.000,00 € | 1.880,00 € |
-1.650,00 € |
Perdita aprile 2020/aprile 2019 |
10.120,00 € |
13.650,00 € |
||
Contr f/perd. |
4.000,00 € |
5.000,00 € |
||
Cred.imp. Locaz. |
0,00 € |
1.500,00 € |
||
Totale agevolazioni |
4.000,00 € |
6.500,00 € |
||
Perdita aprile 2020/aprile 2019 al netto agevolazioni |
6.120,00 € |
7.150,00 € |
||
Rapporto agevolazioni/perdita lorda aprile 2020/aprile 2019 |
39,53% |
47,62% |
Come si vede, abbiamo ipotizzato nel prospetto appena riportato una riduzione del fatturato di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (per semplicità fatto pari ad 1/12 del fatturato annuo) sia del 40% che del 50%.
Anche la riduzione dei costi di aprile 2020 – “normalizzati” in ragione di 1/12 degli annuali – è stata stimata in misura proporzionale, tranne che per quelli ragionevolmente considerati “fissi” [quali per l’appunto i canoni di locazione, il lavoro dipendente, alcuni oneri di gestione come assicurazioni, consulenze tecniche e amministrative, imposte e tasse che generalmente non sono comprimibili], nonché per gli oneri finanziari relativi ai debiti “di funzionamento” [banche e fornitori] che si sono stimati costanti, nonostante la contrazione del fatturato, per effetto dell’allungamento inevitabile delle dilazioni di pagamento in questo momento di crisi.
La simulazione mostra – sia pure con le semplificazioni e le standardizzazioni proposte – che gli aiuti in argomento non riescono in nessuna delle due ipotesi di contrazione del fatturato a coprire neppure per la metà la perdita del mese di aprile 2020 anche laddove [riduzione del 50%] la nostra farmacia riesca a “catturare” ambedue le agevolazioni.
Per i mesi di marzo e maggio non è previsto attualmente alcun contributo a fondo perduto [che resta quindi, ad oggi, una misura “una tantum”] ma soltanto il bonus per l’affitto e dunque, in particolare, sempre rifacendosi ai dati dell’esempio e ipotizzando [appunto per marzo e maggio] lo stesso andamento di aprile, il bonus per la locazione coprirebbe solo il 10,99% della perdita lorda.
Il resto della/e perdita andrà coperto – temiamo proprio – con l’auto-finanziamento o con il ricorso all’indebitamento, e sembra che ci sia poco da fare.
(stefano civitareale)
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