[…come pure il rimborso delle spese viaggio per i soci che le sostengono]
Sono uno dei 5 soci di snc titolare di una farmacia vinta con il concorso straordinario e aperta ormai da due anni. Il problema è questo: io sono in realtà l’unico socio che risiede lontano dal comune dove è ubicata la farmacia e devo sostenere spese importanti di viaggio molto superiori a quelle degli altri quattro soci.
Ho diritto a un rimborso dalla società? Gli altri soci lo negano, sostenendo che il rimborso non è previsto nello statuto, ma dovete considerare che la società non ha un atto costitutivo e uno statuto separati, perché abbiamo firmato un unico rogito notarile in cui, anche per la fretta che ci ha costretto ad accettare un testo senza che avessimo il tempo di discuterlo e modificarlo, non sono regolati neppure i modi e i tempi del lavoro dei soci in farmacia.
Inoltre, considerato che la società non ha attualmente grossi numeri da dividere in cinque, mi chiedo perché io debba essere costretto a “sopravvivere” o se sia invece un mio diritto stare a casa e lavorare nella farmacia solo ogni tanto, per esempio nei turni visto che siamo 5 soci e ancora non percepiamo uno stipendio né una anticipazione degli utili.
È una mail che abbiamo voluto pubblicare quasi integralmente per dare ancora un’idea di quello che può accadere quando una farmacia, particolarmente se neoistituita, debba conciliare le esigenze di lavoro e di vita addirittura di cinque famiglie o, se si preferisce, di cinque “titolari”.
Il vero è, come sappiamo, che dai concorsi straordinari sono talora scaturiti scenari proprio come questo, che possono complicarsi ulteriormente quando – anche prescindendo dalle difficoltà strettamente connesse alla consistenza numerica della compagine vincitrice – entri in ballo la scarsa affectio societatis che può caratterizzare i rapporti anche personali tra covincitori che magari abbiano scelto di concorrere insieme quasi [in molti casi] senza… neppure conoscersi.
La società è comunque una vicenda evidentemente regolata da contratto, come infatti è un contratto anche l’unico atto costitutivo/statuto da voi firmato, che peraltro è la soluzione che – specie per le società di persone – tende oggi ad andare ampiamente per la maggiore, anche se atto costitutivo e statuto possono ben essere contenuti in atti separati.
Quindi, questo unico atto disciplina tanto gli aspetti che configurano e caratterizzano la società [= atto costitutivo] e anche, in uno stesso contesto negoziale, il suo funzionamento interno e la struttura organizzativa [= statuto], tenendo in ogni caso presente che anche in tale eventualità dall’unico testo contrattuale sono facilmente ricavabili le disposizioni riferibili all’atto costitutivo e quelle meramente statutarie.
Le disposizioni ascrivibili all’atto costitutivo di una snc, vale la pena rammentarlo, sono quelle riguardanti, oltre all’identità dei soci, la ragione sociale, l’oggetto [che, come sapete, per una società titolare di farmacia deve essere esclusivo e attenere soltanto alla titolarità/gestione di farmacie], la sede legale ed eventualmente quella operativa, la misura e il criterio/criteri di attribuzione/ripartizione tra i soci degli utili e delle perdite, il valore dei conferimenti di ciascun socio e infine la durata della società.
Da parte sua, invece, lo statuto regola in pratica sia la vita della società – e dunque anche, ad esempio, le modalità organizzative e di svolgimento delle attività lavorative – e sia la composizione e le norme di funzionamento dei suoi organi, delimitandone allo stesso tempo le competenze.
Ricordiamo inoltre a questo proposito che – diversamente dalle società di capitali (srl, spa, sapa) di cui il codice civile disciplina rigidamente il funzionamento riservando poco margine all’autonomia negoziale dei soci – per le società di persone (snc e sas) il codice non detta in pratica norme imperative cosicché le disposizioni in materia sono tutte sostanzialmente derogabili lasciando pertanto ai soci la più ampia facoltà di regolamentare [anche] i rapporti tra loro.
Ora, voi avete scelto la forma della società in nome collettivo e quindi per voi diventa decisivo quel che prevedono [o non prevedono] le norme statutarie sia per il problema concreto che Lei pone, che ancor più – sul piano generale – per la disciplina di orari, turni e compensi dei soci, farmacisti e non farmacisti, che prestano attività lavorativa nella o per la società e nella o per la farmacia sociale [ma anche, soprattutto con riguardo a ipotetici specifici compensi, per lo svolgimento dell’incarico di amministratore e/o di direttore responsabile che sono peraltro due figure che sotto ogni aspetto andrebbero comunque disciplinate statutariamente sempre con buona dovizia di dettagli].
È chiaro allora per quanto appena detto che Lei potrebbe trovare almeno qualche risposta soltanto all’interno dell’unico vs. atto costitutivo/statuto, e però – da quel che è dato comprendere – nel testo approvato a suo tempo non sembra siano state minimamente regolate le prestazioni lavorative dei soci [orari, turni, compensi] e neppure eventuali rimborsi spese a un qualsiasi titolo, tenendo presente oltretutto che non si tratta di oneri riferibili alla società come tale e quindi non possono costituire neppure costi per essa deducibili così che possano rappresentare per Lei ragioni di credito verso la società.
Non resterebbe in definitiva che tentare di risolvere la questione [e le tante altre che vi sono connesse] con interventi sul piano strettamente statutario e/o ricorrendo se del caso ai classici “patti parasociali”.
Ma nei fatti il problema vero è sempre il solito: qualunque modifica o integrazione contrattuale, quindi anche dei patti sociali, deve necessariamente passare per il consenso di tutti i soci, e allora quando i rapporti tra loro si deteriorano il consenso generale può profilarsi come un obiettivo complicato da raggiungere.
Indubbiamente, può anche valere la pena in situazioni estreme tentare – ricorrendo perfino a scelte di comportamento come quelle da Lei indicate – di costringere i propri compagni di ventura a “venire a patti” e percorrere strade bonarie, anche perché le altre in realtà, soprattutto nel breve periodo, rischiano di essere tanto onerose quanto poco produttive.
Dovrebbe però essere imminente nel vs. caso la scadenza del triennio e questo potrà forse facilitare il raggiungimento di accordi diretti in particolare a ridurre la compagine sociale per le vie negoziali, anche perché – se non sono in gioco importi molto rilevanti – modalità per agevolare il rilievo di quote di alcuni soci da parte di altri non sembrerebbe impossibile individuarle.
D’altra parte, nei casi – ripetiamo, non infrequenti – di cattivo o pessimo funzionamento di una società formata tra vincitori in forma associata, la riduzione a tre anni del periodo minimo di durata del rapporto si sta rivelando un’ancora di salvezza e via d’uscita non di poco conto, perché può permettere accordi di quel genere che, anche se non straordinariamente convenienti, potrebbero pur sempre ritenersi preferibili all’ipotesi di gettare tutto alle ortiche per l’impossibilità di prosecuzione dei rapporti sociali.
Proprio questa infatti potrebbe essere la conseguenza più o meno ravvicinata del Suo [comprensibile, beninteso] rifiuto di “sopravvivere” in quelle condizioni e del mancato raggiungimento di opportuni accordi tra i soci sulla distribuzione di ruoli e compiti lavorativi [ma la previsione di compensi adeguati non basterebbe a placare almeno qualche animo?].
Finireste cioè per incrociare tutti le braccia avviandovi a un “suicidio di massa” cui è difficile credere: ecco perché una soluzione, sofferta finché volete, la troverete anche voi.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!