Quella del titolo non è una fattispecie infrequente e merita quindi di essere trattato dando conto di una recente ordinanza della Cassazione (Sez. V – n. 34.344 del 23/12/2019).
La Suprema Corte, infatti, ha affrontato proprio la specifica questione della spettanza o meno delle detrazioni Irpef per spese sostenute per familiari a carico nell’ipotesi in cui l’interessato non fruisca al tempo stesso – per scelta volontaria [quando, ad esempio, un genitore “cede” al coniuge o ex coniuge la detraibilità dell’intero ammontare] – dei previsti sconti fiscali per il carico familiare.
Il caso sottoposto alla Corte – veramente emblematico – è quello costituito di due genitori con figli a carico che si erano accordati, ai sensi dell’art. 12 TUIR, perché la relativa detrazione fosse attribuita al 100% ad uno solo dei due, cosicché l’altro genitore non se ne era potuto avvalere in nessuna misura.
Ma nondimeno questo secondo genitore sosteneva spese (sanitarie e d’istruzione) nell’interesse dei figli a carico per i quali aveva appunto rinunciato allo sconto fiscale; una scelta, questa, “disapprovata” dal Fisco che, in sede di verifica formale della dichiarazione (art. 36-ter D.P.R. 600/73), disconosceva le detrazioni operate a fronte di tali spese perché il soggetto in questione, come accennato, non si era avvalso di quelle per il carico familiare.
La norma di riferimento è l’art. 15, comma 2, del TUIR [rubricato “Detrazione per oneri”] secondo cui per talune categorie di spese “la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 e che si trovino nelle condizioni ivi previste”.
La legge, quindi, ci pare sufficientemente chiara nello stabilire che il soggetto nel cui interesse è sostenuta la spesa deve essere ricompreso tra le figure richiamate dall’art. 12 e soddisfare le condizioni ivi previste per essere considerato a carico, con ciò prescindendo – ai fini della spettanza della detrazione per la spesa – dalla concreta fruizione della detrazione per il carico familiare che, come detto, può essere attribuita previo accordo esclusivamente a un genitore.
In altri termini, non parrebbe dubbio che il genitore in questione abbia pienamente diritto allo sconto fiscale per la spesa sostenuta nell’interesse del figlio che soddisfa tutte le condizioni per essere fiscalmente a carico, anche se egli nel concreto ha rinunciato al relativo sconto fiscale.
E questa è stata per l’appunto anche la conclusione degli Ermellini nella pronuncia richiamata: “il rinvio dell’art. 15, comma 2, al precedente D.P.R. n. 917 del 1986, art. 12 […] è limitato all’individuazione delle persone nei cui interesse la spesa […] parzialmente detraibile è stata sostenuta da contribuente […].
La specifica limitazione – ‘alle persone indicate nell’art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste’- del predetto rinvio dell’art. 15 al D.P.R. n. 917 del 1986, esclude dunque che […]la detraibilità degli oneri in questione sia ulteriormente condizionata dalla circostanza che il genitore che l’ha erogata sia lo stesso che, nell’ambito della libera ripartizione della deduzione per i figli a carico[…], si sia effettivamente avvalso, in tutto o in parte, anche della relativa deducibilità per oneri di famiglia”.
Con buona pace sia dell’ufficio fiscale da cui è partito il controllo formale sulla dichiarazione dei redditi oggetto del giudizio, sia di qualsiasi altro ufficio che voglia ancora intenderla diversamente.
(stefano civitareale)
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