Per arginare le difficoltà economico-finanziarie scaturenti dall’emergenza sanitaria in atto è stata “potenziata” l’applicazione del fondo di solidarietà che consente ai titolari di mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di particolari situazioni di temporanea difficoltà [il c.d. “Fondo Gasparrini” istituito dall’art. 2, comma da 475 a 480 della L. 244/2007].
Già con il D.L. n.9/2020, infatti, l’accesso a tali benefici è stato esteso per i dipendenti anche nelle ipotesi di interruzione momentanea del rapporto lavorativo o di riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.
Da ultimo, però, l’art. 54 del D.L. 18/2020 art. 54 ha ammesso in via eccezionale all’agevolazione – per una “finestra” di ben nove mesi a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto (17/03/2020) e quindi fino al 17/12/2020 – anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti [come ad esempio i farmacisti che esercitino nella forma libero-professionale, cioè con partita iva].
Vediamo in sintesi.
Dunque, per i contratti di mutuo stipulati per l’acquisto della “prima casa” anche gli “autonomi” possono richiedere – appunto nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 17/12/2020 – l’applicazione delle misure di favore previste dal “Fondo Gasparrini” consistenti essenzialmente nella sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di mutuo la cui durata, come quella delle garanzie per esso prestate, in caso di esito positivo della richiesta è prorogata di un uguale periodo.
Secondo le regole generali valevoli per il “Fondo” (D.M. 132/2010) la sospensione:
- è riconosciuta per i mutui:
- contratti per l’acquisto di immobili NON “di lusso” (cioè di cat. A/1, A/8 e A/9, e/o con le caratteristiche indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969);
- di importo erogato non superiore a 250.000 euro;
- in ammortamento da almeno un anno;
- il cui titolare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro [peraltro l’art. 54 del D.L. 18/2020 dispone espressamente, vista la situazione eccezionale che stiamo vivendo, che ai fini dell’accesso al Fondo non viene richiesta la presentazione dell’indicatore – cioè della relativa documentazione attestante quelle condizioni – in considerazione dello sfasamento temporale che lo stesso presenta nel rilevare la riduzione del reddito];
- non comporta:
- l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
- avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- infine, è concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione [purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a diciotto mesi].
Al termine della sospensione il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originarie a meno che non intervenga/sia intervenuto diverso patto fra le parti.
Tuttavia, non tutti i lavoratori autonomi/liberi professionisti sono ammessi all’agevolazione ma – ragionevolmente – solo coloro che per effetto dell’emergenza sanitaria abbiano “patito” un’effettiva perdita di fatturato.
E infatti l’art. 54, comma 2, lett. b) dispone espressamente che “l’ammissione ai benefici del Fondo è estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
La disposizione non è chiarissima [speriamo quindi che le disposizioni di attuazione demandate a un prossimo decreto Minfinanze lo siano di più…] ma, in sostanza, ragioni di omogeneità richiederebbero che, se il periodo di riferimento per il calcolo del fatturato 2020 – ovvero “un” trimestre successivo al 21/02/2020 – si abbreviasse per effetto dell’anticipazione della data della domanda di accesso al Fondo, dovrebbe ridursi per la stessa durata anche l’ultimo trimestre 2019 ai fini del calcolo del relativo fatturato.
In altri termini se la domanda venisse presentata il 10/04/2020 e se nel periodo 21/02/2020-10/04/2020 di 49 giorni si fosse fatturato, poniamo, 15.000 euro questo valore dovrebbe essere posto a confronto, ai fini della verifica dell’ammissibilità all’agevolazione, con il fatturato dell’ultimo trimestre 2019 (di complessivi 92 giorni) – pari, poniamo, a 50.000 euro – ridotto in ragione del rapporto 49 gg./92 gg. = 0,53 e cioè: 50.000 x 0,53 =26.500 euro; il calo del fatturato 2020 in questo caso sarebbe pari a 11.500 euro, superiore al 33% del fatturato 2019, finendo con l’ammettere il professionista in questione all’agevolazione.
La domanda di sospensione deve essere presentata direttamente alla banca che ha erogato il mutuo attraverso la modulistica ufficiale disponibile sia sul sito del Tesoro www.dt.tesoro.it, che sul sito di Consap Spa https://www.consap.it/.
La banca inoltra l’istanza a CONSAP che – verificati i presupposti – rilascia il nulla osta alla sospensione.
Acquisito il nulla osta da CONSAP, sempre la banca comunica finalmente all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Come abbiamo accennato, con un futuro decreto di natura non regolamentare del MEF verranno adottate le misure di attuazione per il passaggio alla fase operativa.
(stefano civitareale)
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