[…da un punto di vista fiscale che da quello contributivo]

Sono socio non farmacista di una srl e partecipo attivamente con il mio lavoro alla vita della mia farmacia. La domanda è la seguente: devo dichiarare per intero l’utile 2025 anche se l’assemblea dei soci non ha deliberato la sua distribuzione?

Per rispondere al quesito è necessaria una previa riflessione distinguendo l’aspetto fiscale da quello contributivo.

Sotto il primo profilo, il socio lavoratore di una società a responsabilità limitata non deve dichiarare nella propria IRPEF la quota di utile a lui ascritta sol per il fatto di detenere una partecipazione societaria.

La s.r.l., infatti, costituisce – come del resto è ben noto – un autonomo soggetto d’imposta ai sensi dell’art. 73 del TUIR: il reddito prodotto viene tassato direttamente in capo alla società mediante IRES [attualmente pari al 24%] e non viene automaticamente imputato ai soci, come invece accade nelle società di persone.

I dividendi assumono rilevanza fiscale – ecco il punto – soltanto nel momento della loro effettiva distribuzione: in tale circostanza essi entrano nella sfera anche tributaria del socio, evidentemente quali redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 del TUIR e seguono il relativo regime impositivo, con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%, operata direttamente alla fonte.

Ne consegue che l’utile accantonato a riserva, o comunque non distribuito, non genera – di per sé e in quanto tale – alcun obbligo dichiarativo IRPEF in capo al socio persona fisica.

Diverso è invece il profilo previdenziale.

L’art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla Legge 14 novembre 1992 n. 438, stabilisce che la contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione commercianti o artigiani deve essere commisurata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini fiscali.

Sul punto l’INPS è intervenuto con vari e successivi chiarimenti [tra cui la Circolare n. 102 del 12 giugno 2003], precisando che, per i soci lavoratori di s.r.l. iscritti alla gestione dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile contributiva – fermo restando il minimale contributivo [che nel 2026 è pari ad € 4.611,64 fino ad un reddito di € 18.808] – è costituita anche dalla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuibile al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla circostanza che tali utili siano stati effettivamente distribuiti oppure lasciati a riserva.

Da un punto di vista operativo, tale importo rileva nella compilazione del quadro RR, Sezione I, della dichiarazione dei redditi del socio, utilizzato per la determinazione dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti.

L’indicazione nel quadro RR non determina tuttavia – come abbiamo qui illustrato – una tassazione IRPEF dell’utile non distribuito, ma assume rilievo esclusivamente ai fini previdenziali.

Per concludere, quindi, l’utile sociale non distribuito di una s.r.l. non diventa automaticamente reddito imponibile IRPEF del socio persona fisica, ma può assumere rilevanza ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti dal socio lavoratore iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani.

(andrea raimondo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!