Mi sembra di ricordare che avete parlato diverse volte della responsabilità dei soci per i debiti della società, ma non mi è chiaro se, ad esempio, un fornitore della farmacia può pretendere dal socio il pagamento di fatture non pagate dalla snc.
Stiamo sicuramente parlando di una snc titolare di farmacia, e quindi di una società di persone c.d. regolare che, come tale, è stata quindi formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e, soprattutto, è stata iscritta nel Registro delle imprese [l’iscrizione costituisce una forma di pubblicità legale, prevista proprio a tutela dell’affidamento dei terzi].
Senonché, proprio perché si tratta di una snc regolare, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è bensì illimitata e solidale e però è anche sussidiaria, dato che “i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dei singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale” (art. 2304 cod.civ.).
Insomma, nel nostro diritto commerciale – come del resto anche in altri ordinamenti civilistici, specie dei Paesi c.d. occidentali – le obbligazioni sociali trovano la loro garanzia, per così dire, naturale nel capitale e nel patrimonio sociale e dunque nei conferimenti originari dei soci oltre che nei beni acquistati dalla società nel corso dell’esercizio collettivo dell’impresa, e soltanto sussidiariamente nel patrimonio personale dei soci.
Ecco perché, come si è visto, il codice riconosce a ciascun socio illimitatamente [con tutti i suoi beni] e solidalmente [nei rapporti con gli altri soci] responsabile – e pertanto, come messo in rilievo ripetutamente in questa Rubrica, a tutti i soci di una snc [regolare] e ai soci accomandatari di una sas [anch’essa regolare, ovviamente] – il c.d. beneficium excussionis, il diritto, cioè, alla preventiva escussione dei beni sociali, che è una condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti del socio da parte del creditore, sul quale grava conseguentemente l’onere della prova dell’insufficienza del patrimonio della società.
Tornando al quesito, quel “fornitore della farmacia” cui Lei si riferisce dovrà in definitiva agire dapprima nei confronti della snc e – soltanto in caso di esperimento negativo – agire poi nei confronti di uno e/o l’altro dei soci, anche se non è probabilmente necessario che il creditore debba sobbarcarsi l’onere di un giudizio esecutivo destinato a rivelarsi infruttuoso e/o attendere il fallimento della società, sembrando sufficiente un suo stato [generale e conclamato e quindi certo e assoluto] – di insolvenza.
(gustavo bacigalupo)
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