A seguito della sentenza di separazione legale pago periodicamente alla mia ex coniuge, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, un contributo per le spese dell’alloggio, per affitto e spese condominiali. Posso dedurre dal reddito imponibile queste somme ai fini della determinazione dell’Irpef?
La risposta è affermativa.
Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR.
Le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando disposti dal giudice, e pertanto versati all’ex coniuge periodicamente, si considerano deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Qualora tali somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.
(valerio pulieri)
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