Nel 2025 ho effettuato dei lavori per l’installazione di una rampa nella mia abitazione e volevo sapere se l’importo fosse detraibile.

 

Sì, è detraibile, perché l’art. 119-ter del Dl n. 34/2020 riconosce ai contribuenti “una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”.

La detrazione, tuttavia, è da ripartire in “cinque quote annuali di pari ammontare” – per i lavori eseguiti fino al 2023 – o in “dieci quote annuali [sempre] di pari importo” – per i lavori eseguiti nel 2024 – e spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare limite complessivo non superiore a:

“a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  1. b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  2. c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.”

Precisiamo, infine, che per poter beneficiare della detrazione requisito fondamentale è che i lavori siano effettuati su edifici “già esistenti” e pertanto restano esclusi gli edifici di nuova costruzione.

(cesare pizza – matteo lucidi)

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