Sono Farmacista Titolare di Farmacia in una snc, vorrei svolgere anche la libera professione per consulenza e possibilmente avere un fatturato sotto i €65000 per rimanere nel regime dei minimi.
Pagando l’Enpaf in modo pieno (circa €5000) come libero professionista devo pagare nuovamente pagare l’Enpaf e/o devo pagare l’INPS? Eventualmente a quanto corrisponderebbero i versamenti?

Dal quesito non è dato comprendersi quale tipo di attività verrà da Lei svolta in regime di libera professione, perché – nel caso in cui possa essere annoverata tra quelle di pertinenza [non necessariamente esclusiva] del farmacista, l’onere contributivo resta quello dell’Enpaf (da pagare una sola volta), mentre, laddove quella stessa attività sia ascrivibile a una qualsiasi altra “professione” [in senso lato], il reddito derivante sarà assoggettato all’Inps, scattando infatti in tale evenienza l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, i cui oneri ammontano al 25,72% del compenso fiscalmente imponibile.

La Sua partecipazione alla snc titolare di farmacia, tuttavia, impedisce – contrariamente a quel che Lei sembra assumere – l’accesso al regime fiscale dei c.d. minimi, perché dichiara un reddito di partecipazione che come tale è preclusivo del regime forfettario agevolato.

Inoltre, e passiamo all’aspetto almeno per noi più rilevante, l’esercizio di “altra attività” – sia pure svolta in regime di libera professione [sempre intesa in senso lato] – potrebbe configurare, secondo il noto parere del Consiglio di Stato del 3.1.2018, una condizione di incompatibilità [ex art. 8, comma 1, lett. c), quella cioè “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”] con la Sua attuale posizione di socio di una snc.

Infatti, secondo la Commissione Speciale del CdS, nel raggio d’azione di questa figura di incompatibilità rientrano, oltre ai rapporti di lavoro subordinato – che già nei loro caratteri essenziali presentano quelli della continuità – anche quelle prestazioni che, sebbene autonome, vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti.

Inoltre, tutte le ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91 si applicano a tutti i soci, farmacisti e non farmacisti, persone fisiche o società: quindi non può partecipare a una società titolare di farmacia un’altra società titolare anch’essa di farmacia [per l’incompatibilità sub b) dell’art. 8], ma neppure per la stessa ragione un farmacista individualmente titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia, e soprattutto [per l’incompatibilità sub c), che ora più ci interessa] non può parteciparvi un lavoratore subordinato o un collaboratore autonomo “non occasionale” [farmacista o non farmacista] e perciò sono esclusi da qualsiasi possibilità di “investimento” in una società titolare di farmacia tutti i dipendenti e tutti i professionisti del pianeta [anche se, poniamo, operino in tutt’altro settore].

Ma, come forse avrà rilevato dalle nostre ripetute analisi di quel parere, queste conclusioni del CdS meritano più di una conferma dalle Sezioni giurisdizionali del Supremo Consesso mentre sullo specifico tema che in realtà dovrebbe riguardarLa [anche se il quesito non ne fa neppure un cenno…], quello cioè della compatibilità dello status di socio con un’attività di lavoro autonomo, abbiamo finora registrato soltanto la sentenza del Tar Lazio 5557 del 2.5.2019, che, anche se forse non del tutto consapevolmente, si discosta dal parere concludendo per l’applicabilità di questa figura di incompatibilità ai soli soci farmacisti [v. Sediva News dell’8.5.2019: “Il lavoratore dipendente o autonomo è incompatibile con lo status di socio solo se farmacista…”].

Come dunque avrà probabilmente rilevato, essendo Lei un socio farmacista, lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo – attinente o meno la professione di farmacista –  non sarebbe compatibile con il Suo odierno status di socio.

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Naturalmente, Auguri di buon Natale a Lei come a tutti.

(gustavo bacigalupo e stefano lucidi)

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