Chiedo dei riferimenti normativi in quanto ho affittato (come locazione spazio e servizi) ad un estetista dotata di p.Iva la cabina estetica; dal Comune respingono la scia dell’estetista in quanto  dicono che essendo lavoratrice autonoma la cabina deve avere un ingresso separato perché “due partite iva non possono coesistere nelle stesso posto”, mentre se inquadrata come dipendente andava bene tutto.
La cabina estetica è stata precedentemente autorizzata come tale e raffigurata in allegato.

Crediamo che la SCIA possa/debba essere presentata direttamente dalla farmacia sia pure indicando la persona dell’estetista – che deve essere naturalmente in possesso dei necessari titoli abilitativi – come soggetto “preposto” all’attività.

Le prestazioni estetiche costituiranno pertanto un’attività propria della farmacia svolta all’interno dei suoi locali, sia pure in un’area appositamente dedicata [ma in ogni caso senza accessi separati rispetto a quello della farmacia] e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie in materia, andando ad ampliare la gamma dei beni/servizi offerti alla clientela.

Questa possibilità viene comunque implicitamente riconosciuta dall’art. 6 del regolamento del Comune dove Lei opera – rinvenibile peraltro sul suo sito istituzionale – che dispone espressamente che: “(n)ei centri medici, nei centri medici di riabilitazione, nelle cliniche private e simili, nelle strutture sanitarie riconosciute [tra le quali non si vede come non possano essere ricomprese anche le farmacie – n.d.r.], nelle strutture turistico-ricettive, nelle palestre, possono essere avviate e autorizzate attività di acconciatore ed estetista, riservate agli utenti di dette strutture, nel rispetto comunque della vigente normativa igienico-sanitaria, di sicurezza sul lavoro e purché, chi esercita le suddette attività, sia in possesso dei requisiti professionali.”

Del resto, anche secondo un precedente giurisprudenziale [Tar Lazio n. 5.036 del 20/05/2013], pur non applicabile nella Regione e/o nel Comune di Suo riferimento ma relativa a una vicenda disciplinata da un regolamento sotto questo aspetto molto vicino al Suo, “(…) la riconosciuta possibilità di esercitare l’attività di estetista all’interno di ospedali, case di cura e di riposo non consente di ritenere ostativa alla possibilità di svolgere l’attività di estetista all’interno dei locali di farmacie la natura prevalentemente sanitaria della relativa attività, in quanto comune alle citate strutture” [per saperne qualcosa di più v. Sediva News del 29/05/2013].

(gustavo bacigalupo) 

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