Sono il Sindaco di un comune di modeste dimensioni: la nostra unica farmacia è stata appena chiusa al pubblico perché l’ex titolare ha vinto un’altra farmacia in un concorso straordinario bandito da una Regione del nord.
Con un decreto, su consiglio del ns. legale, ho dichiarato la decadenza dell’ex titolare e la vacanza della sede, comunicando alla Regione che il Comune vorrebbe riaprire la farmacia in via provvisoria e che quindi avremmo necessità di conoscere l’ultima graduatoria della ns. provincia perché, secondo quanto ci è stato riferito, così è imposto dalla legge. 
Possiamo procedere alla ricerca di un farmacista disponibile ad assumere la gestione provvisoria mediante un avviso pubblico, in attesa di individuare quello di legge in base all’ultima graduatoria?
Consideri che la Regione ci ha precisato che potremmo pensare in alternativa a un dispensario, al quale però il Comune è contrario perché la popolazione ha potuto finora usufruire di una farmacia vera e propria che mi sembra una cosa molto diversa.
La Regione ci ha anche reso noto che la ns. sede unica verrà inserita nel prossimo interpello del concorso straordinario anche se l’ex titolare ha vinto una farmacia in un’altra regione.
È corretta la ns. linea di condotta o dobbiamo ricorrere a un’ordinanza di urgenza?
E quali possono essere alcuni buoni suggerimenti pratici?

In primo luogo avremmo qualche dubbio, ma nessuna certezza, sull’inclusione di questa sede in un interpello relativo al concorso straordinario indetto nella vs. regione, trattandosi di una sede resasi vacante a seguito della scelta effettuata da un vincitore di altra sede ma in un altro concorso.

Se facciamo un cenno su questo particolare aspetto dei concorsi straordinari non è per la sua rilevanza nella fattispecie descritta nel quesito ma è soltanto perché non c’era stata ancora occasione di parlarne: come vedremo subito, però, non siamo in grado di giurare su risposte univoche che quindi dovranno giungere prima o poi, anche qui, dal Consiglio di Stato.

L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 11 del Crescitalia prescrive dunque che “successivamente” [cioè, chiariamo subito, in tutti gli interpelli successivi al primo] “la graduatoria, valida per sei anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma”.

Con riguardo a questo precetto legislativo abbiamo precisato in parecchie circostanze [v. in particolare, perché probabilmente è la più esaustiva, la Sediva News del 28.10.2016: “Quali sedi nel secondo (o terzo) interpello, laziale e non solo?”] che da esso in realtà si discostano, mettendone in forse la legittimità, tutti i bandi di concorso straordinario che hanno infatti ampliato notevolmente l’ambito degli interpelli successivi al primo, ma qui la questione evidentemente è un’altra: una sede di un comune marchigiano [è soltanto un esempio, s’intende] resasi vacante “a seguito” del conseguimento da parte del suo titolare di una sede nel concorso veneto va inclusa e assegnata nel concorso straordinario marchigiano, nel concorso straordinario veneto o nel primo concorso ordinario?

Il Sindaco riferisce nella sua email che la Regione [Marche, stando sempre nell’esempio] di “appartenenza” vorrebbe optare per la prima ipotesi e includere nel concorso questa sede sol perché il comune di ubicazione è sito nel territorio regionale: la sede andrebbe perciò inserita nel prossimo interpello marchigiano.

Certo, non si può pensare che una sede marchigiana possa essere assegnata nel concorso veneto, ma forse non sarebbe un’idea del tutto peregrina rinviarne l’assegnazione all’esito del primo concorso ordinario [o individuando il nuovo titolare tra gli idonei della graduatoria “quadriennale” ancora efficace, anche se ci risulta che solo la Campania sia al momento in questa condizione].

Il dubbio nasce dai principi generali in tema di concorsi, perché ogni concorso ha un suo compendio regolatorio [che comprende naturalmente anche il bando] che ne costituisce la lex specialis e quindi qui abbiamo 21 concorsi straordinari, ognuno dei quali ha il suo compendio regolatorio anche se tutti ispirati al famoso “bando unico”, senza tuttavia essere l’uno la fotocopia di altri: e allora quali sono i “vincitori di concorso” le cui “scelte” hanno reso “vacanti” e disponibili per gli altri concorrenti le sedi rurali sussidiate o soprannumerarie di cui erano titolari e dalla cui titolarità sono decaduti di diritto ex art. 112 TU. o per rinuncia volontaria [come sembra essere questo il caso] avendone conseguita un’altra in un diverso concorso straordinario?

Se il concorso marchigiano è pienamente autonomo – e non c’è alcun dubbio – da quello veneto, non è scontato che una sede resasi vacante nelle Marche per avere il suo titolare conseguito un’altra sede in quello veneto possa/debba essere inclusa in uno degli  interpelli marchigiani: infatti il suo ex titolare è bensì un “vincitore di concorso” ma di quello veneto, e questo potrebbe anche bastare per escludere che una “scelta” operata in un altro e diverso concorso possa produrre effetti in quello marchigiano.

Capiamo benissimo le finalità dell’art. 11, la ratio della previsione legislativa di 21 concorsi (sulla carta) contemporanei, la massima accelerazione impressa dall’art. 11 dal Crescitalia alle 21 procedure [anche se poi, quanto ai tempi, è andata come è andata], e così via: ma qualche perplessità può essere comprensibile e comunque, come detto, saranno i giudici amministrativi a doverla dissipare.

A Lei tuttavia questo problema, posto che sia un problema, non può interessare granché, vista la sostanziale indifferenza ai vs. fini che l’unica sede del comune resasi ora vacante sia assegnata in via definitiva all’esito del concorso straordinario della vs. Regione o del concorso ordinario che verrà.

Ben diversamente, vi preme – ed è perfettamente comprensibile – che l’esercizio sia riattivato al più presto; e però, del tutto legittimamente, all’istituzione di un dispensario Lei preferisce l’affidamento/assegnazione della farmacia in gestione provvisoria, ferma l’impraticabilità della misura alternativa dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente ipotizzata nel quesito, sussistendo precise disposizioni di legge che disciplinano esaustivamente questa fattispecie.

D’altra parte il ruolo circoscritto – assegnato al dispensario anche nell’art. 6 della l. 362/91 – di presidio farmaceutico secondario potrebbe almeno in astratto incidere negativamente sulla qualità complessiva dell’assistenza territoriale, perché il dispensario renderebbe soltanto più agevole l’acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso e in definitiva sopperirebbe soprattutto alle esigenze primarie e immediate della popolazione, senza quindi assicurare la pienezza del servizio che garantisce una farmacia.

Si presenta invece del tutto rispondente alle necessità da soddisfare e in ogni caso sicuramente legittimo il ricorso proprio all’affidamento della sede in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 129 dello stesso TU, versando evidentemente in un’ipotesi di “interruzione di un esercizio farmaceutico” da cui, per quanto detto, può derivare – come in effetti sembra stia derivando – “nocumento all’assistenza farmaceutica locale”: competente all’adozione del relativo provvedimento di autorizzazione è nel vs. caso proprio il Comune [quel che del resto, come abbiamo rilevato recentemente, vale anche per quello istitutivo del dispensario, nonostante la “Sua” legge regionale ne attribuisca la competenza alla Regione].

Senonché, è necessario conformarsi al disposto dell’art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990 n. 48, secondo cui le gestioni provvisorie “devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all’ultimo concorso per l’assegnazione di farmacie secondo l’ordine della graduatoria”, ma questo – da quel che rileviamo – vi è noto, tant’è che avete richiesto alla Regione la graduatoria dell’ultimo concorso ordinario bandito nella vs. provincia.

Bisogna tuttavia considerare – eccoci al punto – le inevitabili lungaggini connesse anche indirettamente al rispetto di questo meccanismo [individuazione della graduatoria dell’ultimo concorso ordinario; interpello con scorrimenti successivi della graduatoria dei concorrenti risultati idonei e quindi con il diritto di essere interpellati; liquidazione dei diritti spettanti al precedente titolare della farmacia ai sensi dell’art. 110 del citato TU.LL.SS.] che sono destinate fatalmente a protrarre e anche ad accentuare i disagi da Lei denunciati nell’assistenza farmaceutica locale, specie delle fasce più deboli della popolazione, per le obiettive difficoltà – soprattutto inerenti alla distanza e magari anche alle condizioni del trasporto pubblico locale – di accedere alle farmacie in esercizio negli altri comuni.

Può essere allora opportuno, per permettere l’espletamento del servizio da parte di una farmacia regolarmente aperta al pubblico anche durante il tempo necessario all’individuazione del gestore provvisorio secondo la ricordata l. 48/90, procedere in tempi molto più brevi all’individuazione del gestore con modalità semplificate e garantire così una più o meno immediata ripresa e continuazione del servizio farmaceutico sul vs. territorio.

Potreste allora disporre, con una delibera di Giunta, di autorizzare in via di urgenza la gestione provvisoria, sempre ai sensi dell’art. 129, di questa vs. sede unica vacante, indicendo però [come d’altronde Lei stesso sta suggerendo] un semplice avviso/bando di pubblica selezione da pubblicare sul vs. sito per l’individuazione di un farmacista disponibile ad assumerla.

Nell’avviso, tuttavia, bisognerà precisare espressamente che la gestione provvisoria del vincitore della selezione cesserà alla data di subentro nella gestione stessa da parte di un farmacista individuato invece [se sarà individuato] secondo il citato disposto dell’art. 1 della l. 48/90 e comunque non oltre, questo è sicuro, la data di assegnazione della titolarità definitiva della sede all’esito del concorso straordinario tuttora in corso di espletamento e nel quale (lo si è appena visto) la Regione vs. interlocutrice intende inserirla, ovvero, nel caso di sua infruttuosità per qualunque ragione [un’evenienza tutt’altro che teorica, come stiamo ormai rilevando da qualche anno soprattutto con riguardo alle farmacie rurali ubicate in zone particolarmente disagiate], all’esito di concorso ordinario bandito a tempo opportuno dalla Regione stessa.

Quanto ai “suggerimenti pratici” che Lei chiede, alcuni [ma non sappiamo quanto “buoni”] potrebbero esemplificativamente essere – sempre guardando all’urgenza di provvedere – i seguenti: circoscrivere la selezione agli iscritti all’Albo dei Farmacisti della vs. provincia; nominare una commissione di non più di 3 componenti [e il Segretario comunale non può mai mancare…]; prevedere nell’avviso pubblico titoli di studio e/o relativi all’esercizio professionale cui sia semplice attribuire i punteggi, prendere in considerazione anche la maggiore o minore disponibilità dei partecipanti alla selezione a svolgere il servizio per un ampio numero di ore e giornate settimanali e/o il servizio a domicilio e anche, se del caso, la maggiore o minore vicinanza della località di loro residenza rispetto al Vs. comune.

Infine, è bene che nell’avviso pubblico – possibilmente da approvare, unitamente a un modulo di domanda di partecipazione, con la stessa delibera che lo indice – sia evidenziato a chiare lettere l’obbligo del vincitore di far fronte [anche successivamente all’assegnazione] al pagamento degli importi indicati nell’art. 110 TU.San.

Naturalmente, questa era soltanto un’ipotesi di lavoro.

(gustavo bacigalupo)

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