Ho ereditato una quota in una società titolare di farmacia. Gli altri soci devono ora liquidarmi la partecipazione a seguito del mio recesso, che ho dovuto inevitabilmente presentare anche per l’attuale mia residenza in un paese estero. Posso assumere come costo fiscale il valore indicato nella dichiarazione di successione, oppure la somma ricevuta rischia di essere tassata per intero?

La questione è tutt’altro che puramente teorica, perché il trattamento fiscale cambia secondo che l’erede ceda la quota oppure venga liquidato dalla società.
Nel primo caso, cioè in presenza di una cessione a titolo oneroso, l’eventuale plusvalenza [cioè la “differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione”] rientra tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR e però, quando le partecipazioni sono state acquisite per successione,  si assume come costo – ai sensi dell’art. 68, comma 6 – il valore definito o dichiarato ai fini dell’imposta di successione.
Diversamente, se l’uscita dalla società avviene mediante recesso o liquidazione della quota, il socio uscente realizza un reddito di capitale ex art. 47, comma 7 del TUIR, o un reddito di partecipazione ex art.20-bis, secondo che la società sia [come nel primo caso] di CAPITALI oppure si tratti [come nel secondo] di una società di persone.
Il reddito imponibile in entrambi i casi è pari – come detto – all’eccedenza dell’ammontare percepito rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, e dunque, è chiaro, per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle quote.
Senonché, qui il punto critico – a questo punto – sembra evidente: l’erede non ha normalmente pagato alcun prezzo e allora ecco spiegato perché l’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 441/2019, ha escluso che, in caso di recesso, possa essere automaticamente assunto il valore dichiarato in successione, ammettendo invece il riferimento al costo sostenuto dal de cuius.
Per le farmacie organizzate in forma societaria, specie nei passaggi generazionali, occorre insomma – per concludere – pianificare con attenzione la modalità di uscita del socio erede, verificando preventivamente: a) il valore di successione; b) il costo storico della partecipazione; e c) la natura dell’operazione prescelta.

(valerio salimbeni)

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