E’ possibile da un punto di vista normativo e deontologico l’assunzione a tempo parziale come farmacista collaboratore presso una farmacia di un collega titolare di parafarmacia in un comune distante 15 chilometri dal comune sede della farmacia?
La collaborazione da parte di un farmacista presso una farmacia in qualità di lavoratore subordinato non urta in linea di principio con alcun tipo di divieto/incompatibilità con la posizione di titolare di para-farmacia. Naturalmente le concrete modalità di questa collaborazione devono essere tali da consentire il rispetto delle disposizioni previste in materia di dispensazione del farmaco negli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del D.L. 223/2006 conv. in L. 248/2006: le para-farmacie, per l’appunto.
Ricordiamo a questo proposito l’art. 32, comma 3, del D.L. 201/2011 (c.d. “Salva Italia”):“(n)egli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura”.
Dal canto suo, l’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006 dispone che “(l)a vendita di cui al comma 1[di SOP e OTC – n.d.r.] è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine (…)”.
Conseguentemente, se il titolare di para-farmacia è l’unico farmacista abilitato presente nell’esercizio, durante la sua assenza non possono essere dispensati farmaci nello stesso [anzi, a rigore, “l’apposito reparto delimitato” destinato allo scopo deve essere reso fisicamente inaccessibile al pubblico].
Tutto ciò è in linea, del resto, con le vigenti disposizioni deontologiche (art. 31) per le quali “(i)l farmacista responsabile dell’esercizio commerciale di cui all’art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l’esercizio sia organizzato in modo conforme alle normative vigenti”.
Anche per la farmacia-datrice di lavoro non si configura alcun divieto se l’assunzione del farmacista titolare di para-farmacia sia priva – come non abbiamo naturalmente alcun motivo di dubitare – di ogni intento di interferire nella libera scelta della farmacia da parte della clientela della para-farmacia (art. 14 -Codice Deontologico) e/o di accaparramento di ricette (art. 18 – Codice deontologico) a discapito delle farmacie viciniori a quest’ultima.
(stefano civitareale)
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