Lo scontrino di cassa “non pagato” relativo alla DCR del mese non lo si deve più battere, ma la legge/norma che lo aveva disposto non è stata abrogata.
Come regolarsi, che fare?
Quello di emettere lo scontrino fiscale al momento della presentazione della distinta contabile riepilogativa (DCR) con la dizione “corrispettivo non pagato” è un adempimento introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 6/07/1983 che – pur se tuttora in vigore come anche Lei sottolinea – descrive un comportamento che nel tempo si è rivelato per le farmacie un mero “pro-forma”, essendo la sua finalità soltanto quella di memorizzare nel misuratore fiscale gli importi delle distinte contabili emesse.
Di ben altra importanza è invece l’obbligo di emissione – all’atto del pagamento da parte della ASL – dello scontrino “definitivo” per la somma riscossa, che completa e perfeziona dal punto di vista finanziario il ciclo di forniture con il SSN e comporta [ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 633/1972] l’esigibilità differita dell’Iva riferita ai corrispettivi della DCR incassata.
Infatti è solo con quest’ultimo adempimento che la farmacia va a liquidare l’Iva [diventando pertanto esigibile da parte dell’Erario] che era stata di fatto sospesa all’atto della presentazione della DCR.
Anche con l’avvento dei Registratori Telematici sarebbe consentito – come peraltro era consentito anche con i “vecchi” misuratori fiscali – continuare a seguire l’iter della doppia registrazione sopra descritta; senonché, ci si è resi conto che, nonostante i RT registrino correttamente i due tipi di operazione, l’Agenzia delle Entrate nella solita e ormai ben conosciuta Sezione Fatture e Corrispettivi rileva come imponibili ai fini IVA sia i corrispettivi realmente incassati e sia quelli registrati come “non riscossi”(!).
Pertanto, in attesa che l’Agenzia delle Entrate [interpellata formalmente sull’argomento anche dalla Federfarma nazionale il 5 luglio 2019] fornisca chiarimenti ufficiali, allo scopo di evitare che l’Amministrazione finanziaria rilevi doppie registrazioni imponibili ai fini IVA sugli stessi corrispettivi, suggeriamo di non “battere” nulla sul RT al momento dell’emissione della DCR, ma di “battere” tali importi solo al momento in cui avviene la riscossione del credito vantato nei confronti della ASL, ma si tenga conto che nel frattempo alcune case produttrici di RT stanno in via provvisoria disabilitando gli apparecchi appunto per la funzione “corrispettivo non riscosso” proprio in attesa di conoscere la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.
A tale riguardo, ricordiamo ancora una volta che vanno “battuti” solo gli importi SSN incassati al momento della comunicazione della liquidazione effettuato dalla ASL dei corrispettivi certificati con la DCR e non vanno “battuti” gli importi relativi agli incassi delle fatture [elettroniche] della PA relative a Dpc, Assistenza integrativa, Webcare/INTD, IRC, Recup, ecc…, in quanto per questi documenti la rilevazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è già avvenuta con la trasmissione telematica allo SDI della Fattura Elettronica Pubblica Amministrazione [FEPA] e la conseguente liquidazione dell’IVA è stata già regolarmente assoggettata al c.d. Split Payment.
(mauro giovannini)
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