Ho due figlie che studiano entrambe farmacia e hanno preso, insieme ad altre due ragazze, un appartamento in affitto. Nel contratto è specificato il nome di ciascuna ragazza, specificando l’importo mensile che ognuna deve pagare per l’affitto. La mia prima figlia paga 2.400 euro l’anno, mentre la seconda 2.160 euro. Posso detrarre gli importi pagati? E in quale misura?
La risposta è affermativa, ma con alcune precisazioni.
I genitori possono bensì fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-sexies Dpr. 917/1986, ma soltanto se i figli sono a loro carico e se la sede dell’università è in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa.
Inoltre, sempre a questi fini, l’unità immobiliare presa in locazione deve essere ubicata nello stesso comune in cui ha sede l’università o in un comune limitrofo.
Quanto al secondo quesito, le spese per canoni di locazione sostenuti da studenti sono detraibili nella misura del 19% per un importo massimo agevolabile di € 2.633,00 annui.
(andrea raimondo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!