Per motivi strutturali dovrei mettere il robot dei farmaci nell’interrato della farmacia che ha un’altezza di 2,20 m; cosa rischio con l’Ispettorato del lavoro e la Asl se faccio lavorare appunto un dipendente in questo ambiente x 40 minuti mattina e sera per il carico del robot?
Il TU Sicurezza sui luoghi di lavoro disciplina anche le altezze degli ambienti lavorativi in locali chiusi.
In linea generale, i luoghi e le aree di lavoro non devono avere un’altezza inferiore a 3 mt, mentre “per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente”.
Per tali ambienti, comunque, prescindendo dalle altre condizioni [ricambio di aria, ecc.], l’altezza non può essere inferiore a 2,70 mt. e invece per i depositi, magazzini e corridoi può essere ridotta fino a 2,40 m. che è il limite inferiore non derogabile.
Quanto ai locali sotterranei/seminterrati, occorre riferirsi all’art. 65 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 che vieta in principio l’utilizzo – per qualsiasi attività lavorativa – dei locali semi-sotterranei e sotterranei; e però il comma 2 dello stesso art. 65 prevede, ricorrendo particolari esigenze tecniche, alcune deroghe per le quali il datore di lavoro deve preventivamente rivolgersi all’Organo di Vigilanza affinché questo possa consentire l’uso per l’attività lavorativa dei locali in questione, fermo tuttavia in ogni caso che le lavorazioni non diano luogo a emissioni di agenti nocivi e che siano assicurate al tempo stesso idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.
Nel Suo caso specifico, comunque, ottenere la deroga non dovrebbe rivelarsi troppo complicato, tanto più che – come Lei riferisce – l’attività da svolgere richiederebbe una permanenza nel locale non continuativa di personale dipendente [e/o di collaboratori autonomi, come co.co.co. o simili].
Vale la pena infine aggiungere che, nel caso di soffitti “a volta”, quale altezza utile interna si deve intendere quella media tra le misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa e però con una altezza minima di m. 1,80.
Crediamo in definitiva che Lei otterrà il “via libera” dell’Organo di Vigilanza, ma tenga presente che – diversamente, ovvero in caso di mancata presentazione di un’istanza formale – destinare locali seminterrati all’attività lavorativa di uno o più dipendenti potrebbe comportare, specie se la “frequentazione” del locale non fosse del tutto episodica, qualche complicazione anche di natura sanzionatoria.
(federico mongiello)
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