Seguo con interesse le vostre pubblicazioni.
Gradirei un chiarimento per quanto riguarda la tabella delle aliquote iva di cui alla Sediva News del 20 settembre u.s. e in particolare per quanto attiene ai dispositivi medici e al servizio di noleggio degli stessi.
In farmacia deteniamo infatti (alcuni per la vendita ed altri per il noleggio) aerosol, tiralatte, bilance pesa neonati, carrozzine da autospinta, stampelle candesi ecc.
Da banca dati Federfarma risultano tutti classificati come dispositivi medici ma con l’aliquota iva del 22% e non del 10% come da voi indicato.
Inoltre, un dispositivo medico che in banca dati presenta per la vendita IVA 4%, qualora fosse destinato a servizio di noleggio andrebbe scontrinato con IVA 4% o con IVA 22%?
Il nomenclatore merceologico è infinito nella sua vastità e la Sua categorizzazione costituisce in pratica un’opera quasi… ciclopica e comunque dal risultato sicuramente imperfetto.
I dispositivi medici non smentiscono certo questo concetto perché sono un’area merceologica che racchiude una grande quantità di prodotti.
Il comma 3 dell’art. 1 della L. 145/2018 ha ricompreso nel numero 114 della tabella A, parte III, del DPR 633 del 26/10/1972 – che elenca di fatto i prodotti con IVA al 10% – i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione UE 2017/1925 della Commissione del 12/10/2017, che a sua volta modifica l’allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune.
Come si vede, i riferimenti normativi costituiscono già da soli causa di qualche… mal di testa e comunque vengono elencati, s’intende, non per esercizio di conoscenza ma soltanto per dare un’idea concreta della complessità normativa, con il rimando di norma in norma in questo difficile campo della classificazione merceologica e conseguente applicazione dell’aliquota IVA.
In particolare, del resto, la voce 3004 della nomenclatura combinata elenca solo una parte dei dispositivi medici e soprattutto quelli a base di sostanze normalmente utilizzate per le cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, così puntualmente definiti: “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sottoforma di dosi o condizionati per la vendita al minuto”.
Di conseguenza, tutti gli altri dispositivi medici che non rientrano nella predetta definizione sono ragionevolmente soggetti all’aliquota ordinaria IVA del 22%.
Quanto, infine, all’aliquota iva agevolata del 4% è espressamente prevista per le sole cessioni di alcuni dispositivi medici che – per loro caratteristiche oggettive – hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti o menomazioni funzionali temporanee, in quest’ultimo caso a fronte di specifica prescrizione autorizzativa.
Ma, attenzione, l’iva agevolata è applicabile solo per i prodotti in acquisto e non in noleggio, che quindi sarà soggetto all’aliquota Iva ordinaria del 22%.
(roberto santori)
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