Sono gestore provvisorio di una piccola farmacia rurale da 18 anni; questa sede è stata messa a concorso ma nella nostra regione nonostante i vari interpelli nessuno l’ha ancora accettata (per inciso io non l’ho vinta perchè avevo partecipato in società sperando in una sede migliore ma non è andata cosi!).
Ora mi è stato detto dalla Regione e da Federfarma che c’è dopo diversi interpelli andati a vuoto la possibilità di una sanatoria a livello regionale: volevo sapere se secondo voi è possibile e in tal caso cosa bisognerebbe fare
Seconda domanda correlata alla prima: un collega del posto appena laureato sarebbe intenzionato a rilevare la gestione, ma io sarei restio visto le premesse dette sopra.
Tuttavia sto per andare in pensione e sono stanco cosa mi consigliate di fare? Ho comunque diritto all’indennità di avviamento e a chi spetta calcolarla?
Sono ormai parecchi anni che né il legislatore statale, né quello regionale si sono “arrischiati” a disporre una sanatoria delle gestioni provvisorie, una vicenda ripetuta quattro o cinque volte dagli inizi degli anni ’80 fino ai primi di questo secolo, ma ormai caduta quasi in disuso per molteplici ragioni [anche di politica di categoria].
La “sanatoria”, è chiaro, può/deve essere inevitabilmente introdotta da una disposizione di legge, che potrebbe anche essere regionale [come Le hanno sussurrato…], e però – attenzione – dovrebbe non soltanto trattarsi di un provvedimento dichiaratamente eccezionale ma soprattutto dovrebbe delimitare in termini puntuali l’ambito applicativo e le condizioni per beneficiare della “sanatoria”, tenendo infatti sempre presente che quest’ultima costituisce in ogni caso una deroga al principio generale della “concorsualità” che regola [prescindendo dal disposto, di cui parleremo tra un momento, dell’art. 48, comma 29, del DL. 269/2003] le assegnazioni in via definitiva delle sedi farmaceutiche.
Inoltre, si è posto nel recente passato proprio il problema dell’individuazione del legislatore (statale o regionale) competente a prevedere una deroga a quel principio, e questo naturalmente nel quadro della ripartizione delle competenze legislative previste dall’art. 117 della Costituzione in materia di “tutela della salute”, nella quale, come noto, spetta al legislatore statale la fissazione dei principi e a quello regionale l’adozione delle norme di dettaglio.
La questione è stata risolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 231/2012, in cui il giudice delle leggi [oltre a ritenere incostituzionale per “eccessivi dettagli” una legge statale impugnata alla Consulta da una Regione] afferma che la problematica non deve “necessariamente risolversi con la affermazione di una rigida ripartizione di competenze, che porti alla negazione aprioristica della sussistenza di una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso”.
Infatti, il citato art. 48 [“Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.”], nel prevedere la formazione di graduatorie regionali a efficacia quadriennale da cui attingere i “farmacisti idonei” da interpellare per il conferimento di sedi vacanti o neoistituite che si rendano disponibili, fa espressamente salva una “diversa disciplina regionale”.
La disposizione statale, precisa la Corte, ha dunque inteso così “riconoscere e salvaguardare una competenza della Regione in ordine alla regolamentazione del concorso. Segno che (fermo il principio fondamentale di “concorsualità” delle assegnazioni), nelle intenzioni dello stesso legislatore statale, detto principio (normalmente basato su una selezione per titoli ed esami) sia destinato a costituire la modalità ordinaria di assegnazione delle sedi vacanti, non essendo purtuttavia escluso che le Regioni o le Province autonome, in considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti (quali, ad esempio, quelle di sanare pregresse situazioni di precariato), possano prevedere deroghe per casi determinati ed in via meramente transitoria.”
Quindi, in definitiva, una legge regionale di “sanatoria” – quella che Lei auspicherebbe – non può escludersi a priori ma in questo caso [anche se in tal senso non saremmo personalmente granché ottimisti…] sarebbe lo stesso provvedimento legislativo a disciplinare i termini e le condizioni per beneficiarne.
Passando all’altro quesito, la rinuncia alla gestione provvisoria comporterebbe – se non fosse possibile assegnare la sede in via definitiva utilizzando, se ancora efficace, la graduatoria quadriennale cui si è appena accennato – dovrebbe indurre la Regione a tentare di conferirla ancora in via provvisoria ad altro farmacista, scegliendolo tra quelli utilmente graduati nell’ultimo concorso “ordinario”.
Come si vede, perciò, la gestione provvisoria non può essere “ceduta” a nessuno.
In ogni caso, Lei ha diritto – laddove, s’intende, la farmacia sia assegnata in via definitiva o anche semplicemente in via provvisoria – all’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 del T.U.LL.SS., pari al triplo del reddito medio della farmacia dichiarato ai fini dell’Irpef, e nell’ipotesi di contrasto circa la sua determinazione sarà l’autorità competente prevista dalla legge regionale a calcolarla.
Un problema serio, piuttosto, può derivare dalla scarsa disponibilità di qualche Suo collega ad accettare l’assegnazione della farmacia, sia definitiva che provvisoria, magari (anche) per lo “spauracchio” di un eccessivo ammontare dell’indennità di avviamento, come d’altronde sta accadendo sempre più frequentemente.
Il che – nel caso cioè di insuccesso di vari tentativi… – costringerebbe l’amministrazione a optare per l’istituzione di un dispensario a salvaguardia dell’assistenza farmaceutica nella località in cui la farmacia è attualmente esercitata: una soluzione quest’ultima che rischierebbe purtroppo di precluderLe anche la riscossione, quantomeno in tempi brevi, dell’indennità di avviamento.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!