[Come i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate “impattano” sull’operatività quotidiana]

Con la cir. n. 14/E del 17/06/2019 e la successiva risposta n. 389 del 24/09/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di fatturazione differita e, in particolare, sull’indicazione della data di effettuazione dell’operazione da indicare nel documento.

Vediamo con l’aiuto di alcuni esempi come tali chiarimenti “impattano” sulla concreta operatività della farmacia, ma prima chiariamo meglio alcuni concetti fondamentali premettendo che il contenuto della fattura è disciplinato dall’art. 21 del D.P.R. 633/72, che riguarda tutte le fatture in qualsiasi forma siano emesse (cartacee od elettroniche).

Valgano dunque le seguenti considerazioni.

  • Il comma 2, lett. g-bis) [lettera introdotta dall’art. 11 del D.L. 23/10/2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2018, n. 136], con effetto dal 01/07/2019 prevede – tra le indicazioni da riportare obbligatoriamente in tutte le fatture – la “data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”.
  • Il comma 4, primo periodo [dopo le modifiche recate dall’art. 12‑ter, comma 1, del D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/06/2019, n. 58] prevede che “(l)a fattura (elettronica e non) è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”.
    Per la fattura elettronica (FE), quindi, vi sono dodici giorni di tempo dalla data di effettuazione dell’operazione per la trasmissione del file allo SDI.
  • Quanto alla data di emissione – che ovviamente rappresenta anch’essa uno degli elementi obbligatori della fattura (elettronica o cartacea che sia) ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) – per la FE è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file. Ora, considerato che lo SDI attesta incontrovertibilmente data e ora di avvenuta emissione con la trasmissione del file, anche la circolare n. 7/E concorda nel ritenere che, per semplificare la compilazione del documento, la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file possa sempre essere quella di effettuazione dell’operazione.
    In altri termini, anziché indicare due date (di effettuazione dell’operazione e di emissione del documento) e visto che la seconda è “tracciata” senza dubbio con la trasmissione allo SDI, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della FE si potrà sempre indicare la data di effettuazione dell’operazione, ferma la possibilità di trasmettere il file allo SDI – come abbiamo visto – entro dodici giorni da tale data.
  • L’introduzione della FE non ha recato alcuna modifica alle disposizioni in materia di fatturazione differita di cui alle lettere, da a) a d), del comma 4 del citato art. 21, del D.P.R. 633/72, e quindi, sostanzialmente, resta ferma la possibilità di emettere un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo:
    per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto (D.D.T.) o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione; nonché
    – per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, operate nello stesso mese solare e nei confronti del medesimo soggetto.
    Inoltre, la circolare n. 14/E ha specificato che per la FE è possibile indicare – nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del fileuna sola data e cioè  quella dell’ultima operazione effettuata nel mese, e la Risposta n. 389 alleggerisce ulteriormente questo adempimento affermando che è possibile indicare ancor più semplicemente la data di fine mese.

Chiarito questo, vediamo di tradurre in termini operativi tali indicazioni.

Prendiamo in considerazione una farmacia che abbia un contratto di fornitura di medicinali con una clinica e abbia deciso di avvalersi della fatturazione differita.

Nel mese di settembre 2019 ha effettuato tre consegne in data 12, 22 e 28 documentate dai relativi D.D.T.

La fattura differita (elettronica) dovrà essere emessa [cioè il file trasmesso allo SDI] indicando nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” la data del 30 settembre 2019 ed essere inviata allo SDI dal 01/10/2019 al  15/10/2019.

Supponiamo ora che quella stessa farmacia abbia invece prestato assistenza infermieristica domiciliare ad un anziano durante il mese di settembre sempre nei giorni 12, 22 e 28, con contestuale pagamento per ogni intervento dietro rilascio di una ricevuta.

La fattura differita (cartacea almeno per tutto il 2019, trattandosi di spese sanitarie detraibili soggette all’obbligo di comunicazione al STS ai fini della precompilata) dovrà essere emessa – recando gli estremi delle ricevute di pagamento (l’”idonea documentazione” richiesta dalla legge) rilasciate al cliente – sempre tra il 01/10/2019 e il 15/10/2019.

Supponiamo ancora che la nostra farmacia fornisca in settembre, alle stesse date dell’esempio precedente, prestazioni di telemedicina agli ospiti di una casa di riposo fatturando a quest’ultima.

La fattura differita (elettronica) dovrà essere emessa [cioè il file trasmesso allo SDI] indicando nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” la data del 30 settembre 2019 e dovrà essere inviata allo SDI dal 01/10/2019 al 15/10/2019; nella FE dovranno comunque essere indicati anche gli estremi delle ricevute di pagamento.

Per la FE differita relativa alla cessione di medicinali, comunque, l’indicazione obbligatoria degli estremi dei D.D.T. [in “Dati Generali”- “Dati DDT”] comprovanti le forniture può essere omessa nel caso in cui i D.D.T. vengano allegati alla fattura stessa, con l’indicazione in quest’ultima che “gli allegati costituiscono parte integrante della presente fattura” [nota 24/03/1978 n. 360878].

Tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura.

Purtroppo la stessa semplificazione al momento non è valida per la fatturazione differita di prestazioni di servizi.

Un ultimo chiarimento.

La fatturazione differita per le prestazioni di servizi presuppone che nel corso del mese di riferimento sia intervenuto il pagamento delle prestazioni e quindi le operazioni si considerino effettuate a quella data; se invece il pagamento non avviene (perché, poniamo, l’accordo con il cliente è di pagare cumulativamente tutte le prestazioni mensili al ricevimento fattura o entro un certo termine dal ricevimento della fattura) non potrà essere emessa una fattura differita ma dovrà essere rilasciata una fattura immediata che, se elettronica, dovrà indicare nel relativo campo del file la data stessa di compilazione, sempre con facoltà di trasmissione allo SDI nei dodici giorni successivi.

In definitiva, nei nostri esempi, se la fattura [all’anziano o alla casa di riposo] viene emessa a fine mese (30 settembre 2019) dovrà indicare questa data stessa, e sempre quella data [che poi, come abbiamo appena visto, è quella di compilazione del documento] va riportata nel relativo campo del file anche per la FE emessa alla casa di riposo.

(roberto santori)

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