L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a vari quesiti dei contribuenti, si è soffermata sugli effetti del ravvedimento operoso [di cui abbiamo parlato un’infinità di volte per la grande importanza e diffusione che ha questo istituto] in caso di omessa fatturazione.
Secondo l’AdE, qualora ci si ravveda entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in fase di liquidazione periodica si dovrà corrispondere anche il pagamento della sanzione prevista per l’omesso versamento, oltre a quella dovuta per ravvedere appunto l’omessa fatturazione.
Laddove invece provveda al ravvedimento dopo il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente dovrà procedere al pagamento delle sanzioni previste per l’omessa fatturazione, unitamente a quelle dovute per la presentazione di una dichiarazione infedele, ma non quelle relative all’omesso o insufficiente versamento in sede di liquidazione periodica.
E questo perché – per l’Amministrazione finanziaria – la sanzione per infedele dichiarazione assorbe quella per l’omesso versamento.
(aldo montini – matteo lucidi)
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