Vorrei per favore sapere da voi se esiste l’obbligo da parte del Comune di creare, magari anche su richiesta della farmacia, un posto auto per invalidi di fronte l’esercizio.
Per esempio, nel ns. caso c’è sulla strada il divieto di sosta ma il marciapiede è molto largo.

L’art. 188, comma 1, del D.lgs.  30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) dispone testualmente che “(p)er la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada [e quindi, per le strade comunali, i Comuni stessi] sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.”
Perciò, anche se la norma dispone che i Comuni debbano provvedere ad agevolare la circolazione/sosta dei veicoli utilizzati dai diversamente abili, non sembra vi sia uno specifico obbligo di istituire un parcheggio loro riservato esattamente in prossimità delle farmacia; ma dovrebbe essere non tanto la legge, quanto soprattutto il buon senso [o il famoso “senso comune”, che però spesso sembra tutt’altro che… comune] a suggerirlo dato che la farmacia – a motivo evidentemente del servizio pubblico di dispensazione del farmaco che essa garantisce – avrebbe senz’altro diritto alla precedenza rispetto ad altri esercizi commerciali e/o strutture.
Naturalmente i Regolamenti comunali possono prevedere – e alcuni di essi effettivamente le prevedono – norme più dettagliate in merito e la farmacia può benissimo rivolgere una richiesta in tal senso agli uffici competenti, specie se lo spazio a disposizione [come parrebbe il Suo caso] permette l’istituzione del posto auto riservato senza pregiudizio e/o pericolo per la circolazione.

 (roberto santori)

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