[… e quindi, attenzione, chi ha rateizzato deve pagare la seconda rata ENTRO IL 16 OTTOBRE]
Svanite le speranze di ottenere un’ulteriore proroga per la riscossione degli avvisi bonari.
Il testo della legge di conversione del Decreto Agosto approvato dal Senato e ora all’esame della Camera per il passaggio finale non ha recepito, infatti, alcun emendamento in proposito.
Restano perciò le scadenze fissate dal Decreto Rilancio che andiamo quindi rapidamente a ricordare a beneficio di tutti, precisando subito che stiamo parlando delle somme dovute in base alle comunicazioni:
- ex art. 36-bis D.P.R. 600/73 per la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi/Irap e delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata;
- ex 54-bis D.P.R. 600/73 per la liquidazione delle dichiarazioni Iva;
- ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 a seguito del controllo formale delle dichiarazioni.
Ebbene, per tutte queste comunicazioni il Decreto Rilancio:
- ha rimesso nei termini i contribuenti per i pagamenti scaduti tra l’8/3/2020 e il 18/5/2020 – anche per le rateazioni in corso – che sono stati considerati tempestivi solo se operati entro il 16/9/2020;
- ha previsto che i versamenti delle somme dovute in scadenza nel periodo compreso tra il 19/5/2020 e il 31/5/2020, potevano essere effettuati entro il 16/9/2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi;
- in alternativa al pagamento in unica soluzione, ha consentito di effettuare i versamenti delle somme sospese anche in quattro rate mensili di pari importo, da pagare entro le seguenti scadenze: 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre 2020.
Ora, considerato che nel caso in cui si scelga il pagamento rateale dell’avviso bonario le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima, ne discende (come è stato riconosciuto anche dalla stessa Agenzia delle Entrate) che – se la prima scade nel periodo di sospensione 08/3/2020-31/5/2020 – la proroga del suo pagamento “sposta in avanti” tutto il piano di rateazione, mentre – se il piano di rateazione è già avviato – la proroga interesserà solo la rata scadente nel periodo di sospensione, senza dunque influenzare le rate successive, che mantengono di conseguenza la loro scadenza originaria.
Ad ogni buon conto, tutti coloro che avevano ripreso il pagamento delle somme sospese, scegliendo la rateazione e pagando la prima rata al 16/9/2020, devono ora abbandonare ogni speranza di ulteriore proroga e provvedere pertanto al pagamento della seconda rata entro il 16/10/2020, e così pure al pagamento della terza e della quarta rata, rispettivamente, alle ricordate scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020.
(Studio Bacigalupo–Lucidi)
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