È stata definitivamente approvata dal Parlamento, come sapete, la Legge di Bilancio 2020 [l. n. 160 del 27/12/2019, in G.U. del 30/12/2019], anche se l’attività delle Camere si è quasi ridotta ad una mera “certificazione” dell’ormai consueto maxi-emendamento governativo, mentre qualche giorno prima il dl. n. 124 del 26/10/2019 – il c.d. “collegato fiscale” alla manovra – è stato convertito con l. n. 157 del 19/12/2019 [in G.U. del 24/12/2019, in cui è pubblicato anche il testo del dl. coordinato a seguito della conversione in legge].

È opportuno quindi occuparsi di entrambi i provvedimenti, naturalmente in più riprese e quindi frazionando l’analisi in 6 o 7 news successive, data la vastità degli argomenti.

In ogni caso sintetizzeremo le principali novità che vi sono contenute seguendo l’ordine dei due provvedimenti, ricordando:

– che la Legge di Bilancio [“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”] è articolata su 2 Sezioni: la Sezione I [“Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici”] consta del solo art. 1 che a sua volta, proprio per effetto del maxi-emendamento governativo, contiene 884 commi, mentre la Sezione II [“Approvazione degli stati di previsione”] consta degli artt. 2 e 3, ma noi ci occuperemo evidentemente soltanto dell’art. 1 e di alcuni dei suoi 884 commi;

– e che il Decreto Fiscale [“Disposizioni urgenti in materia fiscale e

per esigenze indifferibili”], nel testo del dl. coordinato con la l. 157/2019, contiene invece 60 articoli.


Legge di Bilancio

(l. n. 160 del 27/12/2019)


  • Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva (art. 1, commi 2 e 3)

Viene prevista, e questo è ben noto perché era l’imprescindibile mission del “Conte 2”, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA [perciò, tanto per intenderci, dal 2021 assisteremo a un loro rialzo sia pure in misura probabilmente ben inferiore a quella che sarebbe (stata) necessaria sin d’ora senza questa “sterilizzazione”].

Comunque, in particolare:

  • per il 2020 l’aliquota IVA ridotta del 10% e quella ordinaria del 22% resteranno invariate;
  • dal 2021 è previsto l’aumento dell’IVA ridotta dal 10% al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria dal 22% al 25%;
  • dal 2022, infine, l’IVA ordinaria dovrebbe passare dal 25% al 26,5%.

 

  • Deducibilità IMU (art. 1, commi 4 e 5)

È prevista la deducibilità dell’IMU relativamente agli immobili strumentali per l’anno d’imposta 2019 nella misura del 50% per cento (in luogo dell’attuale deducibilità nella misura del 20%).

La deduzione si applicherà poi in ragione del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre la deducibilità dell’intero importo dovrebbe decorrere dal 2022.

  • Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato (art. 1, comma 6)

Viene stabilizzata l’aliquota della cedolare secca al 10% prevista per gli immobili ad uso abitativo stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (cioè Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), nei comuni con questi confinanti e, inoltre, in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Rammentiamo che questi tipi di contratti di locazione devono avere una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente di altri due e che il canone deve essere “confermato” da un’organizzazione sindacale degli inquilini o dei proprietari immobiliari apponendo il proprio visto sul contratto già siglato tra le parti, o sottoscrivendo direttamente il contratto presso uno dei detti sindacati di categoria.

Non è stata invece prorogata, come già segnalato, la cedolare secca al 21% per le locazioni degli immobili ad uso commerciale, che pertanto resta circoscritta ai contratti stipulati nell’anno 2019.

  • Riduzione del cuneo fiscale (art. 1, comma 7)

Il cuneo fiscale, cioè il carico tributario e contributivo che grava sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, sarà ridotto di complessivi 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021.

Questa disposizione di principio dovrà tuttavia essere attuata con futuri interventi normativi.

È utile ricordare che attualmente il cuneo fiscale in Italia rappresenta il 47,9% del costo del lavoro e che il nostro Paese si pone al terzo posto in Europa dopo il Belgio (52,7%) e la Germania (49,5%) e subito prima della Francia e l’Austria (47,6%). 

  • Esonero contributivo per favorire l’assunzione giovanile (art. 1, comma 10)

È previsto anche per il 2020 uno sgravio – introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 a favore del datore di lavoro che assume lavoratori under 35 a tempo indeterminato – pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti per ciascun nuovo assunto, entro il tetto massimo di euro 3.000 annuali, da riparametrare su base mensile.

Giova precisare che l’esonero contributivo è elevato fino al 100% del dovuto, ma nel limite massimo di 8.060 euro annui, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

  • Detrazioni fiscali efficienza energetica: sconto in fattura solo per gli interventi di ristrutturazione “importante” (art. 1, comma 70)

A partire dal 1° gennaio 2020 la facoltà per il contribuente di sostituire la detrazione fiscale con un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto – anticipato dal fornitore che ha realizzato le opere – viene mantenuta unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al D.M. 26 giugno 2015 riguardanti le parti comuni degli edifici condominiali con un ammontare dei lavori pari o superiore a 200.000 euro [questa è l’“importanza” per legge della ristrutturazione di primo livello] . 

  • Credito d’imposta per i sistemi di monitoraggio strutturale degli immobili (art. 1, comma 118)

Per gli anni 2020 e 2021 viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l’obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

Le disposizioni attuative verranno definite da un decreto del MEF da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. 

  • Proroga della detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (art. 1, comma 175)

Prorogate anche per l’anno 2020 e alle stesse condizioni dello scorso anno le detrazioni Irpef a fronte di spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Confermate, quindi, anche per quest’anno: a) le misure “maggiorate” del 50% di detrazione (dall’Irpef) e dei 96.000 euro di tetto massimo di spesa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; b) la detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) in materia di interventi di efficienza energetica;       c) nonché la detrazione (dall’Irpef) del 50% prevista per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+. 

  • Sport bonus (art. 1, commi 178-180)

Viene confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65% (fruibile in tre quote annuali di pari importo), introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e/o la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. 

  • Esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 183)

Estesa anche al 2020 l’esenzione ai fini Irpef – già prevista per il triennio 2017-2019 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l’anno 2021, invece, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1, commi 184-197)

In luogo dell’attesa proroga dei cd. “super-ammortamento” e “iper-ammortamento” viene introdotto un nuovo credito d’imposta – esente da Irpef/Ires e Irap – per le spese sostenute, anche in leasing, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi sempre con esclusione di immobili e veicoli – nonché di beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0”.

L’agevolazione riguarda tutte le imprese (e quindi anche le farmacie) e – per alcuni beni – anche i professionisti e però viene riconosciuta con aliquota differenziata secondo la tipologia di acquisto.

In particolare, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” – che fino al 2019 beneficiano del c.d. “iper-ammortamento” – il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli precedenti – che fino al 2019 beneficiano del c.d. “super-ammortamento” – il credito d’imposta è infine riconosciuto nella misura del 6% del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura).

Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. Sediva News del 19/12/2019), la nuova agevolazione – soprattutto per imprese e società di persone – appare decisamente “sotto tono” rispetto ai soppressi super e iper-ammortamento.

  • Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209)

Viene introdotto un nuovo credito d’imposta, che sostituisce il credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. 145/2013 in vigore fino al 31 dicembre 2019.

La nuova misura spetta a tutte le imprese che dal periodo d’imposta 2020 investono in:

  • attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
  • attività di innovazione tecnologica finalizzata a prodotti o processi nuovi o sostanzialmente migliorati;
  • attività di design e ideazione estetica.

Il nuovo credito di imposta invece agevola tutto lo stock di investimenti (metodo “volumetrico” puro) e non è previsto nessun importo minimo di spesa ammissibile.

La misura prevede diverse aliquote secondo la tipologia di attività svolta, ovvero:

  • 12% per le spese relative ad attività di ricerca e sviluppo fino a un massimo di 3 milioni di euro;
  • 6% per le spese relative ad attività di innovazione elevato al 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  • 6% per le spese relative ad attività di design e ideazione estetica.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un massimo di 1,5 milioni di euro;

Vista la complessità della materia, ne parleremo ancora e più approfonditamente quando verranno diramate le prime circolari esplicative…

  • Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia Centrale colpite dagli eventi sismici (art. 1, comma 218)

È prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

In particolare, il credito è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese. 

  • Bonus facciate (art. 1, commi 219-224)

Per le spese sostenute nel 2020 per interventi – anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna – finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1.444 del 1968, viene introdotta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% della spesa stessa, ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Ai sensi del citato decreto:

  • la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

 

  • Nuova Sabatini (art. 1, commi 226-229)

Viene rifinanziata la c.d. “nuova Sabatini” anche per gli anni dal 2020 al 2024.

Si tratta, come noto, di un finanziamento agevolato per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, mediante il quale vengono rimborsati gli interessi passivi eccedenti il 2,75% annuo pagati dall’impresa a istituti di credito convenzionati, verso i quali l’impresa stessa ha concluso un contratto di finanziamento per l’acquisto dei detti beni.

  • Incentivo fiscale per la patrimonializzazione delle imprese (art. 1, comma 287)

È ripristinata, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, l’applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica [ACE], prevedendo un importo di deducibilità pari all’1,3% sull’incremento patrimoniale.

Sarà dunque deducibile dal reddito imponibile un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale [conferimenti, utili accantonati] delle imprese – società di capitali, società di persone, imprese individuali – al netto di riduzioni di patrimonio [attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni, acquisti di aziende].

La norma si applica nel concreto anche per l’anno d’imposta 2019. 

  • Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 1, commi 288 – 290)

Viene prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato – che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione [quindi, per esemplificare, al di fuori dell’esercizio della farmacia], acquisti con strumenti di pagamento elettronici – la possibilità di fruire di un rimborso in denaro, stanziando per tale operazione tre miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022.

Con decreto ministeriale da emanare entro il 30/04/2020 saranno individuati condizioni e criteri per tale misura premiale.

  • Errata fatturazione utenze (art. 1, commi 291 – 295)

Sono state individuate disposizioni a tutela dei consumatori in materia di errata fatturazione per l’erogazione di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici, televisivi e internet.

I gestori dovranno infatti comunicare in modo chiaro e dettagliato eventuali mancati pagamenti di fatture e il preavviso per la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione deve essere non inferiore a 40 giorni e la relativa comunicazione deve essere effettuata con raccomandata A.R.

Inoltre, sono previsti una serie di obblighi del gestore in caso di accertata sua condotta illegittima nelle modalità di rilevazione dei consumi o di esecuzione dei conguagli, nonché l’attribuzione di penali sempre in caso di comportamento ingiustificato.

  • Proroga del credito d’imposta in favore delle PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (art. 1, comma 300)

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta – pari al 30% delle spese sostenute per l’affitto e l’allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di € 60.000 – a favore delle piccole e medie imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

  • Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)

Prorogato al 31/12/2020 alle stesse condizioni dell’anno precedente il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (anche in leasing) destinati a strutture produttive nuove o già esistenti in alcune regioni del Mezzogiorno, ed esattamente: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 

  • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 1, comma 319)

Viene prorogato il credito di imposta derivante dalle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate – fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 – nelle sole regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, relativamente alla spesa incrementale rapportata alla media del periodo 2012-2014.

  • Misura “Resto al Sud” (art. 1, comma 320)

In ordine a tale misura – introdotta dall’art. 1 del dl n. 91/2017, volta a promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno (in particolare, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) attraverso l’ottenimento a determinate condizioni di un finanziamento fino a € 50 mila, di cui parte a fondo perduto – viene previsto che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, compreso tra i 18 e i 45 anni, si intende soddisfatto se posseduto alla data del 1° gennaio 2019.

  • Bonus bebè e bonus asili nido (art. 1, commi 339-341 e 343-344)

Per i figli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è prevista l’erogazione di un bonus, a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un “ISEE minorenni” non superiore ad € 25.000.

L’importo del bonus bebè varierà in funzione delle fasce ISEE, nel senso che più basso è questo indice e più alto è l’ammontare dell’assegno che verrà

corrisposto nel 2020 [per il prossimo anno, si vedrà…].

Anche il bonus asili nido viene attributo in funzione di soglie ISEE differenziate, ma in tal caso l’importo limite calcolato per l’“ISEE minorenni” è di € 40.000.

  • Congedo obbligatorio di paternità (art. 41)

È prorogato all’anno in corso il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata a sette giorni, ferma la facoltà per il genitore di astenersi per un ulteriore giorno. 

  • Bonus cultura (art. 1, comma 342)

Viene confermato il c.d. bonus cultura per chi compie 18 anni nel 2020: si tratta della misura che permette ai neomaggiorenni di acquistare libri, ingressi ai musei, al cinema e ai concerti usufruendo di 500 euro da spendere nel corso dell’anno.

  • Detrazioni fiscali per spese veterinarie (art. 1, comma 361)

Viene elevato a € 500 (rispetto ai precedenti € 387,34) il “tetto” di detraibilità delle spese veterinarie, purché sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

  • Abolizione super-ticket (art. 1, commi 446 – 448)

A decorrere dal 1° settembre 2020 sarà abolito il super-ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ferma la futura revisione dell’intero sistema di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

  • Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale (art. 1, commi 449-450)

Verrà trasferito alle Regioni un importo di quasi 236 milioni di euro destinati agli acquisti da parte di medici di medicina generale di apparecchiature sanitarie, anche allo scopo di ridurre il ben noto problema delle “liste di attesa”. 

  • Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (art. 1, comma 629)

È prevista una riduzione della detraibilità dall’imposta lorda degli oneri detraibili al 19% [quelli indicati nell’art. 15 del Tuir] per i contribuenti con reddito complessivo – al netto di quello riferito all’abitazione principale e alle relative pertinenzesuperiore a 120.000 euro.

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2020 e perciò a valere sulla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021:

  • la detrazione spetta per l’intero ammontare qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro [se, quindi, ad esempio, il mio reddito 2020 è di 100.000 euro, posso detrarre il 19% dell’intero ammontare delle spese detraibili sostenute e documentate];
  • la detrazione spetta invece in misura minore – ed esattamente pari al rapporto tra l’importo limite di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro, ma si azzera per redditi pari a 240.000 euro e superiori [ad esempio, per un reddito complessivo di 180.000, avremo: 240.000 meno000 uguale 60.000/120.000 uguale detraibilità al 50% e così via].

Restano invece immutati, senza perciò alcun “tetto”, gli importi detraibili:

a) a titolo di interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari, o di mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, ovvero di mutui, sempre garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’abitazione principale; nonché

b) per le spese sanitarie sostenute per patologie gravi.

 

  • Fringe benefit auto aziendali (art. 1, commi 632-633)

Viene  previsto  che  –  per  i  veicoli, che presentano valori di emissione di

anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con atti di assegnazione formati dal 1° luglio 2020 – venga assunto per la determinazione del reddito di lavoro dipendente il 25% (in luogo del precedente 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato come al solito sulla base del costo chilometrico di esercizio desunto dalle tabelle Aci.

In caso di emissioni superiori a 60 ma non a 160 grammi per chilometro,  viene assunto il 30% dell’importo.

In caso di emissioni superiori a 160 ma non a 190 grammi per chilometro, viene invece assunto il 40% per l’anno 2020 e il 50% per l’anno 2021.

Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50% per l’anno 2020 e il 60% per l’anno 2021.

Precisiamo da ultimo che la precedente disciplina di cui all’art. 51 del Tuir – che prevedeva, come forse è noto, la percentuale unica del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri – continuerà ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con atti di assegnazione formati entro il 30 giugno 2020. 

  • Plastic tax (art. 1, commi 634 – 658)

È istituita, dopo gli ampi dibattiti in sede politica cui abbiamo tutti assistito un’imposta sul consumo di manufatti in plastica nella misura di euro 0,45 per kg, ad eccezione di quelli compostabili, dei dispositivi medici e di quelli adibiti a contenere e proteggere medicinali.

L’imposta è dovuta dai fabbricanti ma è ragionevole pensare che verrà “recuperata” nei successivi passaggi della filiera.

  • Sugar tax (art. 1, commi 661 – 676)

È istituita – anche qui con l’accompagnamento di non poche polemiche – una nuova imposta sul consumo di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti che recherà inevitabilmente un aumento del costo/prezzo di questi prodotti.

  • Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali (art. 1, comma 677)

Al fine di incentivarne l’uso, viene elevata da 7 a 8 euro la quota non soggetta a imposta dei “ticket restaurant” erogati in formato elettronico e allo stesso tempo viene ridotta da 5,29 a 4 euro la stessa quota per quelli emessi in formato diverso (sostanzialmente i buoni “cartacei”).

  • Tracciabilità delle detrazioni (commi 679-680)

È naturalmente uno dei temi del momento: la fruizione di tutte le detrazioni Irpef del 19% – sia quelle previste dall’art. 15 del TUIR [di cui abbiamo già parlato] che da altre disposizioni – viene condizionata al pagamento con strumenti tracciabili (carte di credito, di debito, assegni, bonifici, etc.) della relativa spesa che dà accesso allo sconto fiscale.

Quindi, a decorrere dal 2020 tutte le spese che danno diritto alla detrazione fiscale del 19% non potranno più essere sostenute in contanti, pena la perdita dell’agevolazione.

La possibilità di pagare in contanti conservando il diritto alla detrazione resta ferma soltanto – come ormai sappiamo bene [v. Sediva News Extra del 10.01.2020] – per le spese in medicinali e in dispositivi medici, nonché per quelle sostenute per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN [ma è in gestazione l’ipotesi di estendere tale possibilità anche alle spese per farmaci veterinari].

  • Analisi di rischio evasione (art. 1, commi 681-686)

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno utilizzare per le attività di analisi del “rischio di evasione” le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuti presso l’anagrafe tributaria, avvalendosi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche-dati di cui già dispongono.

La protezione dei dati personali dovrebbe essere garantita tramite la “pseudonimizzazione” dei contribuenti, in modo che la loro elaborazione avvenga in forma anonima e il relativo nominativo emerga soltanto nei casi di accertato scostamento dai parametri impostati che segnala appunto il “rischio di evasione”.

Si resta in attesa delle osservazioni del Garante per la Privacy anche con riguardo all’effettivo rispetto delle norme contenute nel recente GDPR.

  • Estromissione beni immobili imprese individuali (art. 1, comma 690)

Ritorna la facoltà di estrometteredal 1° gennaio al 31 maggio 2020 – dal patrimonio dell’impresa in forma agevolata i beni immobili strumentali [ad esempio, il locale farmacia, laddove evidentemente sia inserito tra i cespiti aziendali] posseduti alla data del 31 ottobre 2019, versando un’imposta sostitutiva dell’8% in luogo dell’IRPEF e dell’IRAP.

Come per la precedente edizione del provvedimento, l’imposta sostitutiva si applica alla differenza tra il valore normale [che può essere assunto pari a quello catastale] e quello fiscalmente riconosciuto del bene, assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due rate con scadenza, rispettivamente, il 30 novembre 2020 (60% dell’imposta dovuta) e il 30 giugno 2021 (40%).

  • Regime forfetario (art. 1, commi 691-692)

È abrogata – prima ancora di essere applicata per la prima volta (!) – la disposizione che dal 2020 istituiva un’imposta sostitutiva del 20% [anch’essa in realtà una flat tax] per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100.000 euro.

Vengono anche apportate modifiche al regime forfetario, che è confermato – quanto al tetto dei ricavi/compensi previsto per la sua applicabilità – in euro 65.000.

In particolare:

  • è reintrodotto il limite, ai fini della permanenza nel regime, del sostenimento delle spese per personale dipendente e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
  • è ripristinata la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato per un importo superiore a 30.000 euro;
  • è introdotto un regime premiale al fine di incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica (FE), considerato che – per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo documentato esclusivamente da FE – il termine di decadenza [dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di accertamento] per la notificazione degli avvisi è ridotto di un anno, da cinque a quattro;
  • è stabilita la rilevanza del reddito assoggettato al regime forfetario per: a) determinare la condizione di familiare a carico; b) calcolare le detrazioni per carichi di famiglia nonché quelle per canoni di locazione; e, in generale, c) stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali.

 

  • Rivalutazione dei beni (art. 1, commi 693-704)

Viene “rinnovata” anche per quest’anno la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari all’11%: come vedete, è l’ennesima proroga di un’agevolazione introdotta ormai da parecchi anni, che – per quel che Vi riguarda più da vicino – favorisce dal punto di vista fiscale (anche) la cessione di quote di società titolari di farmacia, e anzi proprio il ricorso alla cessione di quote sociali ha finito giustamente per rivelarsi il modo largamente più gettonato per trasferire di fatto a terzi l’esercizio posseduto individualmente.

Viene anche prevista a favore di imprese individuali e societarie  – queste ultime sia di persone che di capitali – la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 [provvedimento che potrebbe  interessare naturalmente anche le farmacie].

La rivalutazione deve essere effettuata in sede di approvazione del bilancio 2019 e però, attenzione, deve riguardare tutti i beni appartenenti a una stessa categoria [ad esempio tutti i beni immobili, tutte le partecipazioni sociali possibilmente in altre società, e così via].

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili (da versare in un’unica rata entro il termine del versamento delle imposte e quindi entro giugno 2020); tale maggior valore potrà essere fiscalmente utilizzato – in pratica dedotto per quote di ammortamento – a partire dal terzo anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; per i beni immobili la decorrenza è rinviata al periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021 (in pratica al 2021).

È prevista altresì la possibilità di affrancare – con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% – il saldo attivo della rivalutazione (la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio per effetto della rivalutazione stessa) rendendolo così disponibile per la distribuzione ai soci senza ulteriori conseguenze fiscali per la società.

Infine, viene elevata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva (di quella sul reddito) applicabile alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche (non imprenditori) in dipendenza di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

  • Modifiche all’ambito soggettivo di IVIE e IVAFE (art. 1, comma 710-711)

Esteso l’ambito di applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): senonché, a decorrere dal 2020 saranno soggetti passivi di tali imposte non soltanto le persone fisiche – come in precedenza era disposto – ma anche gli enti non commerciali e le società semplici, nonché le snc e le sas, residenti in Italia.

  • Unificazione IMU-TASI (art. 1, comma 738-783)

Viene riformata la tassazione locale sugli immobili attraverso l’unificazione delle due attuali forme di prelievo, l’IMU e la TASI.

Tra le novità più rilevanti:

  • l’aliquota di base della nuova imposta è fissata allo 0,86% e può essere variata dai Comuni a determinate condizioni; ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
  • vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
  • viene ridotta l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali;
  • viene eliminata l’attuale possibilità per i coniugi di avere due abitazioni principali qualora risiedano in comuni diversi;
  • viene stabilito che il diritto di abitazione del genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU;
  • le variazioni di rendita catastale, intervenute in corso d’anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, produrranno effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
  • il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;
  • i Comuni possono affidare, fino alla scadenza dei contratti in corso, la gestione dell’IMU agli stessi soggetti a cui al 31 dicembre 2019 è affidato il servizio di gestione delle “vecchie” IMU-TASI.

 

  • Riforma della riscossione degli enti locali (art. 1, comma 784-815)

Allo scopo di superare le attuali difficoltà, viene prevista una complessiva

riforma della riscossione degli enti locali con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Tra le principali novità:

  • si interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
  • viene disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
  • si estende – a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data – anche agli enti locali l’istituto dell’accertamento c.d. “esecutivo”, analogamente a quanto già previsto per i tributi erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento-titolo esecutivo-intimazione di pagamento velocizzando la riscossione;
  • si rinnova la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
  • in assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
  • si istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
  • si prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.

 

  • Canone Unico Enti Locali (art. 1, commi 816-847)

Viene istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone unico è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.


Decreto Collegato

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

(l. 157/2019)


  • Stretta sulle compensazioni di crediti d’imposta (artt. 1-2-3)

Confermati in sede di conversione in legge gli ulteriori limiti alla compensazione dei crediti d’imposta, introdotta dall’art. 17 del D.lgs. 241/97, per contrastarne ancor più efficacemente l’utilizzo fraudolento.

L’obiettivo è quello di consentire quanto più possibile all’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo sull’effettiva esistenza/spettanza del credito in compensazione, tenuto conto che l’attuale sistema di verifica – basato su un controllo successivo alla presentazione del mod. F24 – rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate.

Più esattamente.

  • In caso di accollo (cioè, in pratica, di “acquisto”) di debito d’imposta altrui, viene esclusa la possibilità di utilizzare per il pagamento crediti d’imposta dell’accollante.
  • A tutti coloro cui l’Agenzia delle Entrate abbia notificato un provvedimento di cessazione della partita iva, o di esclusione dalla banca dati relativa ai soggetti iva che agiscono in ambito intra-comunitario, è vietato utilizzare in compensazione – per tutta la durata del provvedimento – eventuali crediti d’imposta anche se non scaturenti dall’attività per cui è cessata la partita iva o si è stati esclusi dalle operazioni intracomunitarie.
  • Per tutti i crediti d’imposta maturati dal 2019 in poi- ivi compresi perciò quelli per imposte sui redditi (Irpef/Ires), Irap e imposte sostitutive – la compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro può essere effettuata soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

I relativi F24 devono essere presentati avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; conseguentemente, scadendo i termini di versamento delle imposte al 30 giugno di ogni anno e quelli di presentazione dei modelli dichiarativi al 30 novembre, nella sostanza si impedisce la compensazione risultante dalla liquidazione delle imposte conseguenti alla dichiarazione dei redditi [a meno che non si anticipi la trasmissione telematica della dichiarazione stessa, anche se per la verità l’esperienza suggerisce che i software per la compilazione dei modelli che completano i dichiarativi [ISA] difficilmente si rendono disponibili per la predetta data del 30 giugno di scadenza del versamento delle imposte…].

Ricordiamo che prima della modifica i crediti Irpef/Ires/Irap potevano essere utilizzati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • INPS e INAIL “dialogano” con l’Agenzia delle Entrate al fine di segnalare le situazioni di rischio riscontrate nella riscossione delle proprie spettanze e consentire così un più rapido avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente versate.
  • Dal mese di marzo 2020 si intensificano le attività di controllo già in essere prevedendo, in caso di scarto della compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per riscontrate irregolarità nell’utilizzo del credito, una comunicazione al soggetto interessato che – se non fornisce nei successivi trenta giorni giustificazioni plausibili – viene assoggettato a una sanzione che nel testo originario del D.L. era pari alla sanzione fissa di000 euro per ogni delega non eseguita, una misura tuttavia che in sede di conversione in legge è stata sostituita da una sanzione parzialmente proporzionale pari al 5% dell’importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Le disposizioni relative alla compensazione di crediti Irpef, Ires e Irap di importo superiore a € 5.000, e/o riguardanti la cessazione della partita iva e l’inibizione della compensazione di eventuali crediti, sono immediatamente applicabili, mentre quelle concernenti l’accollo del debito altrui, e/o il divieto di compensazione con crediti dell’accollato, necessitano di provvedimenti attuativi. 

  • Trust (Art. 13)

Dovranno essere sottoposti a imposizione i beneficiari italiani dei Trust,  anche  quando si tratti di Trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per l’effettiva entrata in vigore di questa disposizione si dovrà attendere un decreto attuativo. 

  • Modifiche ai PIR (art. 13bis)

I piani di risparmio a lungo termine (che consentono agevolazioni fiscali per gli investitori se vengono rispettate determinate condizioni) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno investire almeno il 70% del loro valore complessivo in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o in stati membri UE con stabile organizzazione in Italia.

È evidentemente un’agevolazione a favore delle imprese finanziarie residenti nel nostro Paese. 

  • Agevolazioni per i lavoratori rimpatriati (art. 13ter)

Tornano le agevolazioni fiscali (imponibilità del reddito di lavoro ridotta al 50%) per i lavoratori che, trasferitisi all’estero da almeno cinque anni, rientrino in Italia [o siano già rientrati dal 30 aprile 2019] impegnandosi a restarci per almeno due anni dal loro rientro. 

  • Fatturazione elettronica (art. 14): memorizzazione, consultazione e conservazione delle FE

I file delle fatture elettroniche verranno – per tutti – memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e il contenuto delle FE potrà essere utilizzato anche ai fini di repressione dell’evasione e per indagini di polizia economica e finanziaria.

Cosa diversa dalla memorizzazione della FE – che riguarda essenzialmente, come abbiamo appena visto, gli organi di accertamento – è naturalmente la sua consultazione da parte del contribuente, come abbiamo chiarito con la ns. circolare dedicata del 22 ottobre u.s. e anche nella Sediva News del 24.10.2019: [“L’adesione entro il 31 ottobre p.v. al servizio dell’AdE di consultazione delle FE…”].

In quell’occasione abbiamo  precisato che entro il 31 ottobre [2019] avremmo aderito per conto di tutte le farmacie assistite al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione, quel che puntualmente è già avvenuto.

Senonché, con un provvedimento del 30 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate – per conformarsi alle modifiche introdotte al riguardo dal Decreto fiscale che stiamo commentando – ha spostato dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019 [termine quest’ultimo ulteriormente spostato al 29 febbraio 2020 da un provvedimento del 17/12/2019 ] la data ultima per esprimere l’adesione [anche se questo è un aspetto che alle farmacie nostre assistite in realtà non interessa granché].

Ora, quello  che è importante sapere è che anche la consultazione ha una data di cessazione ed è quella del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la FE è stata ricevuta o inviata.

Più precisamente, per il contribuente cesserà – nei primi 60 gg. del secondo anno successivo a quello di riferimento – la consultazione della FE, e questo trova la sua ratio nel fatto che per allora tutti i documenti sono passati in conservazione sostitutiva [di cui diremo subito] a seguito di espressa adesione del contribuente alla convenzione del servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate e quindi sono diventati in pratica consultabili nel luogo di conservazione.

Per fare un esempio, la fattura emessa dalla Bayer alla farmacia Rossi in data 15 settembre 2019, se la farmacia Rossi ha aderito al servizio di consultazione [come crediamo tutte le farmacie, e non solo quelle da noi assistite…]:

– può essere consultata da Rossi – nel suo “cassetto fiscale” e [se nostro cliente] anche in Skynetfino al 31.12.2021;

– può essere però consultata da Rossi anche dall’1.1.2022 in poi ma soltanto nel luogo di conservazione delle FE che, per le farmacie da noi assistite, è sempre Skynet che dunque assolve nello stesso tempo alla duplice funzione di luogo di consultazione e di luogo di conservazione; per le altre farmacie la consultazione sarà evidentemente possibile nel luogo di conservazione da loro prescelto.

– infine, e parliamo sempre della fattura Bayer di cui sopra, viene memorizzata dall’Agenzia delle Entrate fino al 31.12.2028 ai fini delle verifiche anche extrafiscali, e conservata (e quindi consultabile dal contribuente) per la durata di 15 anni dalla data di conservazione.

Comunque, anche per questa disposizione sarà necessario un decreto attuativo.

  • Rinvio delle fatture elettroniche sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

Viene prorogato al 31.12.2020 il divieto di emettere fattura elettronica agli operatori del Sistema Tessera Sanitaria comprese naturalmente le farmacie.

Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’obbligo di inviare i dati al STS dovrà essere adempiuto “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Tale disposizione è inoltre immediatamente applicabile.

  • Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro (art. 16)

Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.

Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA del 2021 (e non più del 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (e quindi a partire dal modello “IVA 2022”).

Viene infine modificata la periodicità di presentazione del c.d “esterometro”, che da mensile diviene trimestrale.

  • Riordino termini di presentazione 730 e assistenza fiscale (art. 16-bis)

Viene unificato al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730 [nonché delle schede ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche] sia per coloro che si avvalgono dell’assistenza diretta del sostituto d’imposta, per i quali il termine precedente scadeva il 7 luglio, che per coloro che si rivolgono ad un CAF, per i quali il termine precedente scadeva invece il 23 luglio; inoltre viene introdotto un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti a condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

I CAF concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni, nonché di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione e di trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni predisposte, entro:

  • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente;
  • il 29 giugno per quelle presentate dal l° al 20 giugno;
  • il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

Inoltre, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del 2, del 5 e dell’8 per mille entro:

  • il 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dal l° al 20 giugno;
  • il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • il 15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • il 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal l° al 30 settembre.

Viene da ultimo modificata la disciplina delle operazioni di conguaglio da parte del sostituto d’imposta; si passerà, infatti, dal precedente termine “fisso” (retribuzione di competenza del mese di luglio)  ad un termine “mobile” che coincide con la prima retribuzione utile o comunque con quella di competenza del mese successivo a quello di ricevimento da parte del sostituto del prospetto contabile di liquidazione.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

È stata modificata la disciplina da poco introdotta dal c.d. “decreto crescita” (D.L. 34/2019 conv. in L. 25/2019): in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’imposta dovuta e la correlata sanzione del 30% ridotta a un terzo [oltre agli interessi] per consentirne il pagamento entro i trenta giorni dalla comunicazione stessa; in caso di mancata regolarizzazione nei termini viene iscritta a ruolo l’imposta non versata, nonché gli interessi e la sanzione per l’intero importo.

In sede di conversione è stata concessa un’agevolazione: nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, è possibile pagare con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

La disposizione è immediatamente applicabile. 

  • L’utilizzo del contante (art. 18)

Il limite per l’utilizzo del contante a decorrere dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021 si riduce da Euro 3.000 a Euro 2.000, mentre dal 1° gennaio 2022 il limite è fissato a Euro 1.000.

La sanzione per la violazione dei detti limiti è di Euro 2.000 per le operazioni effettuate oltre soglia dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di Euro 1.000 dal 1° gennaio 2022.

La disposizione è immediatamente applicabile.

  • Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini (art. 19)

Saranno esenti da tassazione i premi vinti dai contribuenti estratti per effetto della lotteria nazionale degli scontrini fiscali.

Viene anche istituito un premio speciale per un ammontare annuo non superiore a Euro 45.000.000 da attribuire, mediante estrazioni aggiuntive, ai soggetti che effettuano transazioni con pagamenti elettronici.

Per l’entrata in vigore di questa disposizione si attende il solito decreto attuativo.

  • La “lotteria degli scontrini” (art. 20)

Sempre per quanto riguarda la “lotteria degli scontrini” – introdotta dall’art. 1, comma 540, della L. 232/2016 – che inizierà il 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio precedentemente previsto) la legge di conversione ha anche previsto, da un lato, che il consumatore – per partecipare all’estrazione – dovrà comunicare al momento dell’acquisto il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d’intesa con  l’Agenzia  delle Entrate, e, dall’altro, che l’esercente trasmetta all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del “portale Lotteria” del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

  • Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 – e quindi, neanche  a dirlo, anche le farmacie – che adottano sistemi evoluti di incasso attraverso carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico  dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, possono anche assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

  • Crediti d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

A imprese e professionisti con ricavi inferiori a 400.000 euro – riferiti all’anno d’imposta precedente – viene riconosciuto dal 1° luglio 2020 un credito di imposta del 30% dell’ammontare delle commissioni corrisposte per le transazioni tramite POS.

L’agevolazione è soggetta alla regola comunitaria c.d. “de minimis” ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore alla produzione ai fini IRAP.

Per l’entrata in vigore di questa disposizione si attende un decreto attuativo.

  •  IVA agevolata al 5% su prodotti igienico-sanitari (art. 32-ter)

Viene istituita, dal 1° gennaio 2020, l’aliquota IVA al 5% sulle cessioni di “prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali”.

  • Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (art. 33)

Viene previsto che i contribuenti, aventi alla data del 26 dicembre 2018 la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea [che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019], effettuano tali versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere sempre da quest’ultima data, con una rateazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese. 

  • Riapertura del termine di pagamento della prima rata dell’ultima “rottamazione” (art. 37)

La scadenza del pagamento della prima rata dell’ultima edizione della “rottamazione”, già fissata al 31/07/2019, è rinviata al 30/11/2019; restano ferme tutte le altre condizioni per l’accesso all’agevolazione.

La disposizione è immediatamente applicabile.

  •  Revisione delle pene edittali previste per i reati tributari (art. 39)

Vengono notevolmente inasprite le pene principali per i reati tributari, riducendo anche le soglie di punibilità.

Si tratta di una disposizione particolarmente complessa che sarà oggetto di un approfondimento con un’apposita Sediva News, ferma l’immediata applicazione, sia pure con salvezza del c.d. “favor rei”.

  • Incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono (art. 52)

Le agevolazioni fiscali previste dall’art. 3 L. 117/2018 in materia di introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi sono ora concesse anche nella forma di un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato [fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili pari a 15,1 milioni di euro per l’anno 2019 e a seguito di una modifica effettuata dalla Camera, a 5 milioni di euro per l’anno 2020].

Con una modifica introdotta in sede di conversione, inoltre, è stata differita al 6/03/2020 l’applicabilità delle sanzioni per la mancata installazione di tali dispositivi.

  • Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi (art. 53-bis)

Estesa, sempre in sede di conversione, l’applicazione dell’aliquota IVA super-ridotta al 4% alle cessioni di autoveicoli e motoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, soggetti non vedenti e soggetti sordomuti e ai loro familiari, nonché alle prestazioni rese dalle officine per adattare tali veicoli.

Viene contestualmente prevista per gli stessi veicoli, e a favore degli stessi soggetti, l’esenzione dall’imposta erariale di trascrizione e dall’imposta di registro sugli atti traslativi o dichiarativi.

  • Modifiche alla disciplina della Tari e bonus sociale (art. 57-bis)

Il nuovo art. 57-bis, introdotto anch’esso in sede di conversione:

  • proroga la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti;
  • fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020;
  • prevede l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni di disagio economico-sociale;
  • consente dal 1° gennaio 2021 l’accesso in modo automatico al bonus

 

  • Quota versamenti in acconto (art. 58)

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge (27 ottobre 2019) i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (e, quindi, anche le farmaciedevono effettuare i versamenti in acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP in due rate di pari importo (50% del totale) e non più, come accadeva prima, del 40% e del 60%.

La norma in esame modifica però soltanto la misura percentuale dei versamenti, mantenendo fermi gli attuali termini  di scadenza del 30 giugno per il  primo acconto e del 30 novembre per il secondo.

  • Coefficienti per il calcolo della TARI per gli studi professionali (art.58-quinquies).

L’art. 58-quinquies, introdotto sempre in sede di conversione, modifica la disciplina del metodo normalizzato per la determinazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) al fine di equiparare, in termini di coefficienti da utilizzare per il calcolo della tassa, gli studi professionali alle banche e agli istituti di credito.

La modifica consiste nell’eliminare gli studi professionali dalla categoria “uffici, agenzie, studi professionali” in cui sono attualmente ricompresi, per inserirli nella categoria delle “banche ed istituti di credito”.

Dato che i coefficienti massimi previsti per tale ultima categoria sono sempre inferiori a quelli minimi riguardanti la categoria “uffici, agenzie, studi professionali”, da questo spostamento dovrebbe derivare in definitiva una riduzione della tassa per gli studi professionali.

(Studio Associato)

 

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