Un titolare di farmacia può, per esigenze aziendali organizzative e/o economiche, tagliare un numero di ore lavorative ad una collaboratrice che usufruisce della legge 104? E se si trattasse di girare queste ore a una nuova collaboratrice da assumere?

Sempre più frequentemente trova applicazione anche nelle realtà delle farmacie la riduzione dell’orario di lavoro e in particolare, evidentemente, la trasformazione del lavoro da tempo pieno a part-time, così da fronteggiare varie esigenze o difficoltà economico-organizzative che possono colpire il mercato.
Il passaggio dal lavoro da tempo pieno a tempo parziale è comunque regolato da un complesso di disposizioni che mirano sostanzialmente a garantire il lavoratore da una riduzione imposta dell’orario di lavoro, anche se – attenzione – la garanzia è la stessa anche quando si tratti di un ampliamento forzoso del numero di ore lavorative.
La tutela del dipendente prevede infatti che la trasformazione dell’orario – sia essa, ripetiamo, in aumento o in diminuzione – debba conseguire a una scelta condivisa tra le parti, non potendo pertanto essere frutto della mera volontà datoriale ed essendo anzi ineludibile (è facile del resto intuirne le ragioni) che l’accordo sia formalizzato per iscritto.
Giova anche precisare che il lavoratore garantito dalla Legge 104 non gode – salvo quel che diremo tra un momento –di tutele diverse (più ampie o meno ampie) rispetto a quelle generalmente riconosciute, fermo naturalmente che egli può comunque beneficiare di riduzioni di orario strettamente connesse alla fruizione di permessi retribuiti derivanti dalla disabilità sua o di un suo prossimo congiunto.
Nel dettaglio:

  • due ore al giorno per un orario giornaliero di sei ore;
  • un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore.

La legge, poi, prevede una serie di contributi a carico del Fondo per l’occupazione per i datori di lavoro che sottoscrivano degli accordi mirati alla flessibilità e all’organizzazione dell’orario lavorativo dell’invalido: si parla di part time, di orario flessibile in entrata e in uscita oppure concentrato, come anche di telelavoro.
Questi specifici accordi possono riguardare tuttavia lavoratori con figli disabili, o con figli minori fino a 12 anni di età (oppure fino a 15 anni se affidati o adottati) o, ancora, lavoratori con persone a carico disabili o non autosufficienti o comunque affette da grave infermità.
In definitiva, Lei potrà scegliere di ridurre – concordemente con il lavoratore – il suo orario di lavoro ma deve tener conto anche di un aspetto di grande importanza che potrebbe indurLa a rinunciare a questa soluzione laddove la riduzione dell’orario dovesse essere “compensata” da una nuova assunzione.
Infatti, quando il datore di lavoro abbia necessità di ricorrere a nuove assunzioni per svolgere le stesse mansioni del lavoratore passato al part‑time, quest’ultimo ha diritto di precedenza sui possibili nuovi assunti.
La finalità di tale prescrizione normativa è quella – sembra chiaro – di evitare che la riduzione di orario possa essere ispirata da ragioni discriminatorie nei confronti del lavoratore “debole”.
In tal senso, per concludere, mal si concilierebbe con le esigenze economico-organizzative della farmacia dapprima una riduzione di orario a danno di un dipendente e poi l’assunzione ravvicinata di un nuovo lavoratore che vada a “recuperare” quella riduzione oraria, perché un iter del genere potrebbe facilmente essere letto, come accennato poco fa, in termini soprattutto discriminatori.

(giorgio bacigalupo)

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