Mio marito è recentemente deceduto e nel testamento ha lasciato la farmacia a una delle nostre due figlie che è farmacista.
Da parte mia e probabilmente anche della sorella, che è un medico specialista affermato professionalmente, non vengono mosse obiezioni alla decisione di mio marito, anche perché ci sono altri beni ereditari di una certa importanza che possono soddisfare i giusti diritti di ognuno.
Ma il mio problema è in realtà la preoccupazione che il marito della farmacista, che è commercialista, possa avanzare un giorno diritti anche sulla farmacia dato che sono in comunione legale e comunque mio genero già in altre occasioni ha mostrato di non essere una persona disinteressata e purtroppo la moglie ci sembra che subisca troppo le sue decisioni.

Sono vicende che continuano a riproporsi e più o meno sempre negli stessi termini: una farmacia o una quota sociale viene donata o legata a un figlio [generalmente farmacista] in comunione legale con il coniuge e questo talvolta fa temere ai genitori del figlio che anche la farmacia o la quota sociale possa essere prima o poi assorbita dal regime di comunione.
E’ una preoccupazione che non ha però alcun fondamento: anche qui tenteremo di illustrarlo adeguatamente ma limitandoci per praticità a richiamare in sostanza quanto già osservato nelle altre occasioni.
Diamo perciò subito conto – in primo luogo – delle disposizioni civilistiche di maggior interesse che sono gli artt. 177, 178 e 179 del cod. civ.: i primi due dicono quali beni o valori “costituiscono oggetto della comunione”, mentre l’art. 179 indica quelli che invece “non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge”.
Partendo per comodità espositiva proprio da questi ultimi, quindi dai beni o valori che non entrano nella comunione legale, ricordiamo che nel I comma dell’art. 179 essi sono:

lett.  a): quelli di cui il coniuge era individualmente proprietario, o titolare di un diritto reale di godimento, “prima del matrimonio”;

lett.  b): quelli “acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione”;

lett.  c): quelli di “uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori”;

lett. d): quelli che “servono all’esercizio della professione del coniuge”, esclusi tuttavia i beni “destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione”;

lett. e): quelli “ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa”;

lett. f): quelli infine “acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopra elencati o col loro scambio, purché ciò sia dichiarato all’atto dell’acquisto”, nonché (art. 179, II comma) i beni immobili o mobili c.d. registrati [auto, aerei e barche “immatricolate”] quando la loro esclusione dalla comunione “risulti dall’atto di acquisto” e di quest’ultimo “sia stato parte anche l’altro coniuge”.

Diversamente, l’art. 177 elenca i beni che entrano nella comunione immediatamente, cioè al momento stesso della loro acquisizione da parte dell’uno e/o dell’altro coniuge, e che sono:

1) quelli acquistati dai due coniugi “insieme o separatamente durante il matrimonio”, salvi quelli relativi ai già ricordati “beni personali”;

2) le “aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio”: sono le c.d. aziende coniugali, tra le quali peraltro – anche ammesso che le farmacie possano in principio rientrarvi – non può in ogni caso essere annoverata quella lasciata da Suo marito;

3) “gli utili e gli incrementi” delle aziende, sempre “cogestite“, ma “appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio” (e anche questa, come è facile capire, è una categoria sicuramente estranea alla fattispecie).

Infine, i “frutti dei beni propri” e i “proventi dell’attività separata” dell’uno e/o l’altro coniuge vengono anch’essi attratti nella comunione ma soltanto “de residuo”, e dunque se e nella misura in cui risultino ancora sussistenti alla data di scioglimento della comunione.
Ricordando ancora una volta che tra le cause di scioglimento, oltre evidentemente al decesso di uno dei due coniugi, c’è anche la separazione personale tra loro [cosicché il regime cessa per effetto stesso della sentenza che omologa la separazione consensuale o pronuncia quella giudiziale], rientrano pertanto nella comunione de residuo [o differita], ad esempio, eventuali canoni derivanti da una locazione avente ad oggetto un immobile proprio di uno soltanto dei coniugi o i proventi della professione di commercialista di Suo genero, purché gli uni e gli altri “percepiti e non consumati” alla data appunto dello scioglimento della comunione.
Ai sensi dell’art. 178, però, anche le aziende di proprietà esclusiva di un coniuge possono ricadere nella comunione differita, dato che tale disposizione prevede che “i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.
In tale previsione sembrerebbe in apparenza rientrare anche la vicenda descritta nel quesito, perché certamente la farmacia apparterrebbe soltanto a “uno dei coniugi” che altrettanto certamente l’avrebbe “costituita dopo il matrimonio”.
Ma si tratta appunto di mera apparenza, dato che la farmacia è pervenuta a Sua figlia a seguito di successione e dunque rientra per ciò stesso nei “beni personali” indicati nell’art. 179: pertanto la farmacia nasce come bene personale e resta tale sia durante la comunione che dopo il suo scioglimento [e così sarebbe stato anche laddove oggetto della successione fosse stata la quota di una società di persone o di capitali titolare dell’esercizio].
Sarà in definitiva Sua figlia farmacista ad avere sempre la piena disponibilità della farmacia e potrà anche decidere del tutto liberamente di cederla, o donarla a sua volta [a un figlio, poniamo], indipendentemente dalla sussistenza o meno a quel momento del regime di comunione legale con il marito, perché – volendo in conclusione ribadirlo ulteriormente – tutti i beni, comprese le farmacie e le quote di società titolari di farmacia, ricevuti per donazione o per successione (legato o istituzione di erede) – sia prima che durante il matrimonio – da chi sia in regime di comunione legale con il coniuge, non rischiano alcun assorbimento nella comunione.

 (gustavo bacigalupo)

 

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