[…l’unità immobiliare era nella piena proprietà del de cuius]

Anche se in questa “pausa” pasquale ha potuto intrattenervi “La corrispondenza con Nemo”, che del resto ci pare si stia rivelando di vs. pieno gradimento, sia ormai il momento di riprendere il colloquio quotidiano con voi anche con riguardo ai temi trattati da una Rubrica ad ampio spettro come quella delle Sediva News.

Ripartiamo dal quesito che segue:

mi sono risposato da poco e tra la mia seconda moglie e mio figlio – nato dal primo matrimonio – non corre buon sangue. Sono proprietario di un immobile che vorrei donare a mio figlio, mantenendo l’usufrutto per me e convivere con  la mia seconda moglie. Temo, però, che alla mia morte mio figlio possa cacciare di casa l’attuale mia compagna, dato che i rapporti tra loro come detto non sono idilliaci. È un timore fondato?

 Temiamo che la risposta debba essere positiva, poiché ai sensi dell’art. 540 cod.civ. il diritto di abitazione spetta “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati […] se [l’immobile era] di proprietà del defunto ecc.”.

Quindi, nella vicenda da Lei prospettata, il coniuge superstite al momento del decesso non potrà invocare il diritto di abitazione proprio in quanto – cessando l’usufrutto – la proprietà dell’immobile si consoliderebbe in capo al nudo proprietario, cioè in capo a Suo figlio nel caso in cui Lei proceda alla donazione in suo favore della nuda proprietà.

Per evitare dunque le conseguenze che Lei teme, e ferma la nuda proprietà attribuita con donazione a Suo figlio, l’usufrutto potrebbe oggi essere costituito a favore congiunto di Lei stesso e di Sua moglie.

(cesare pizza)

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