Ma il “documento commerciale” ha valenza fiscale?
Inoltre, tenuto conto che ora i corrispettivi sono telematici, devo ritenermi ancora obbligato a stampare il documento commerciale per il cliente che esce dalla farmacia?

Il “documento commerciale” emesso in modalità ordinaria è in linea di principio privo della valenza fiscale e ha la finalità di certificare l’acquisto effettuato dall’acquirente.
Tuttavia, nel caso in cui il “documento commercialevenga richiesto dal cliente con valenza fiscale, esso potrà essere evidentemente utilizzato per la:

  1. deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
  2. deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  3. applicazione dell’art. 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 [cioè come documento di supporto in sostituzione del D.D.T. per la fatturazione differita].

In questa ipotesi, al fine di ottenerne la validità ai fini fiscali, il “documento commerciale” deve recare il codice fiscale o la partita iva dell’acquirente, oltre a tutti gli altri elementi ordinariamente previsti e perciò: data e ora di emissione, numero progressivo, denominazione farmacia (ditta individuale o ragione sociale), partita iva farmacia, ubicazione esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.
Per quel che riguarda l’obbligatorietà della stampa del “documento commerciale”, nella fervida attesa degli ennesimi chiarimenti non equivoci dell’Agenzia delle Entrate, ferma la necessità della sua emissione nel caso di richiesta del cliente per la sua valenza fiscale, sembrerebbe prudente stampare comunque il “documento commerciale” e consegnarlo al cliente, omologando così in sostanza il proprio comportamento – nonostante la gigantesca evoluzione tecnologica in corso – alla disciplina vigente fino al 30 giugno 2019.

(emiliano minella)

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