Sono una farmacista dipendente di un’azienda pubblica ed è stata assegnata a me e a due colleghi una nuova sede farmaceutica in un concorso straordinario. Dovrò quindi dare il preavviso all’azienda per cui lavoro che, secondo i datori di lavoro, è 4 mesi, avendo un livello contrattuale Q1 da più di 10 anni.
Vorrei sapere se questa disposizione corrisponde a quanto previsto dal CCNL e se ho la possibilità di accorciare questo periodo, considerato che durante il preavviso non si possono fruire le ferie e la malattia sospende il preavviso.
Secondo i principi generali [art. 2118 cod.civ.], e più specificamente secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionale che regolano il rapporto tra datore di lavoro e dipendente, “un lavoratore assunto a tempo indeterminato che voglia rassegnare le proprie dimissioni interrompendo così il proprio rapporto lavorativo, deve darne comunicazione all’azienda nei tempi e nelle modalità previste dal proprio CCNL (solitamente con decorrenza a partire dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese) e con un preavviso definito da contratto tale da consentire al datore di lavoro di poter trovare un sostituto e di svolgere in modo adeguato e agevole l’eventuale passaggio delle consegne”.
Per quanto La riguarda, inoltre, ai sensi dell’art. 43 del CCNL delle Farmacie Municipalizzate, e in ragione sia della Sua anzianità di servizio che anche della qualifica ricoperta, il periodo di preavviso è di 2 mesi e quindi non di 4, come sostenuto dai Suoi interlocutori.
Capita spesso tuttavia, come d’altronde sembra stia capitando anche nel Suo caso, che il lavoratore non sia nelle condizioni di presentare le dimissioni rispettando l’intero periodo di preavviso previsto dal CCNL applicabile al rapporto.
Vi sono, è vero, vicende particolari che esonerano dall’osservanza del periodo [e pensiamo soprattutto alle ipotesi di giusta causa: mancato pagamento dello stipendio, mancato versamento dei contributi, mobbing, richiesta di condotte illecite, molestie sessuali o altri comportamenti magari anche penalmente rilevanti, trasferimento ad altra sede senza motivo, ecc.], ma in questa circostanza potrebbero non essere ritenute sussistenti
Si tenga allora presente che il mancato rispetto del periodo di preavviso – sempre quando sia previsto in termini univoci e dettagliati nel contratto collettivo di lavoro nazionale in cui il dipendente dimissionario risulta inquadrato – è causa di inadempienza contrattuale da parte di quest’ultimo, e se [come prevede il nostro ordinamento] viene contestata dal datore di lavoro, determina/può determinare una sanzione economica ai danni del lavoratore che, assunto a tempo indeterminato, decida di rassegnare le dimissioni senza il rispetto del preavviso.
Il datore di lavoro, in particolare, una volta resogli noto formalmente [con la ricezione della lettera di dimissioni senza preavviso] il mancato rispetto da parte del lavoratore dei termini contrattuali di preavviso, ha il diritto di richiedergli un’indennità [appunto di “mancato preavviso”] variabile in funzione, naturalmente, dell’ammontare delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore durante quel periodo.
Potrebbe comunque essere dirimente nel Suo caso il disposto del comma 9 del citato art. 43, laddove è previsto che su richiesta del lavoratore l’azienda possa rinunciare al preavviso facendo cessare subito il rapporto o definire altra data di cessazione, e del resto questo nei rapporti di lavoro privato si verifica molto spesso.
Vale la pena in definitiva tentare anche qui una soluzione “transattiva” che dovrà evidentemente risultare in forma scritta.
(giorgio bacigalupo)
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