Ho ereditato da mio padre un appartamento affittato con il classico contratto di locazione “4+4”: che incombenze vi sono, considerato che sono l’unico erede?
Con il decesso del locatore non si verifica una cessione del contratto a favore degli eredi ma solo il loro subentro – nella veste di locatori – quali soggetti che si sostituiscono nei diritti patrimoniali del defunto, quindi anche nella posizione del locatore e nei relativi obblighi, cui fa eco il corrispettivo dovere del conduttore di adempiere all’obbligazione relativa al pagamento del canone.
Insomma, il contratto – se correttamente stipulato e registrato – proseguirà senza interruzione fino alla sua naturale scadenza.
Ma proprio perché in questi casi è da escludere una cessione del contratto, non è dovuto alcun versamento aggiuntivo, dato che l’art. 17 del D.P.R. n. 131/86 prescrive che “(l)’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti e assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 237[…]”
Come si vede, è stabilito con chiarezza che le sole imposte – oltre a quella della registrazione – per le quali sorge l’obbligo del versamento sono quelle inerenti alla cessione del contratto, alla sua risoluzione e alla sua proroga e non sono pertanto contemplati, ad esempio, i casi di trasferimento dell’immobile per successione mortis causa.
Tuttavia, se pure non è dovuta alcuna imposta, qualche incombenza spetta anche all’erede; e infatti, come avverte la stessa Agenzia delle Entrate sul suo sito Web http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/FabbricatiTerreni/Adempimenti+successivi/Cessione, è opportuno che l’erede (nuovo) intestatario del contratto provveda a inviare all’Ufficio dove esso è stato registrato una comunicazione dell’avvenuto suo subentro jure successionis.
(alessia perrotta)
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