Uno dei farmacisti collaboratori della farmacia svolge anche se non con grande frequenza prestazioni di lavoro notturno in altre due farmacie, e sia lui che noi ci chiediamo se questo sia consentito dal rapporto di lavoro.

Tutti i lavoratori dipendenti, a tempo pieno o part-time e a tempo indeterminato o determinato, possono liberamente svolgere – che siano farmacisti o meno – attività di lavoro autonomo “a partita iva” a favore di terzi, anche se si tratta di altre farmacie.
Non deve tuttavia trattarsi di farmacie potenzialmente concorrenti con quella datrice di lavoro [anche se la linea di confine tra attività concorrente e attività non concorrente, specie laddove le farmacie siano ubicate nello stesso comune, può spesso rivelarsi molto sottile] e in ogni caso il dipendente, né nello svolgimento di questo secondo lavoro “a partita iva” né in qualsiasi altro modo, può rendere pubbliche notizie riguardanti le iniziative [commerciali o di natura diversa] o qualunque altra attività specifica della farmacia “principale”.
Il dipendente dovrà in sostanza – in queste sue altre attività – astenersi da ogni condotta che possa anche indirettamente pregiudicare gli interessi aziendali del datore di lavoro, diversamente potendone rispondere sia sul piano disciplinare (fino alla misura del licenziamento) che su quello risarcitorio (ovviamente in caso di danno arrecato con la sua attività concorrenziale).

(giorgio bacigalupo)

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