Sono farmacista e socio accomandatario in una sas titolare di farmacia al 90% con un altro farmacista che è il socio accomandante con il restante 10%.
Da qualche tempo il collega – che riceve regolarmente il bilancio ad ogni fine anno – sta criticando la mia gestione richiedendo in continuazione (anche per iscritto) notizie, informazioni e documentazione praticamente su tutti gli aspetti della vita della farmacia.
Questa situazione, oltre a essere per me faticosa da sostenere a lungo, mi sta onestamente preoccupando e vorrei quindi avere da voi un quadro anche sintetico dei suoi diritti e poteri.

Ricordiamo intanto – anche se si tratta di aspetti generalmente noti e crediamo ben conosciuti anche da Lei – che, diversamente dagli accomandatari, i soci accomandanti [naturalmente anche quelli di una sas titolare di una o più farmacie] rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente al valore della quota da ciascuno di loro conferita (art. 2313, comma 1, c.c.).
Il che, si badi, vale qualunque sia la misura della partecipazione sociale degli accomandanti e/o degli accomandatari e quindi anche nel caso, del resto non puramente teorico, in cui i primi possiedano (singolarmente o complessivamente) una quota sociale maggiore dei secondi o in cui magari un solo socio accomandante detenga una partecipazione largamente superiore alla metà del capitale e l’accomandatario una percentualmente molto ridotta.
A tale responsabilità limitata degli accomandanti fa però da “contrappeso” il divieto di compimento di ogni atto amministrativo a pena della perdita del beneficio della responsabilità limitata e dell’esclusione dalla società (art. 2320, comma 1, c.c.), perchè nelle sas – è appena il caso di rammentarlo – possono amministrare solo gli accomandatari anche se, allo stesso modo, tale loro prerogativa è bilanciata dall’assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Ma i soci accomandanti non sono privi di qualsiasi potere di controllo sull’operato degli accomandatari e infatti l’art. 2320, comma 3, c.c., dispone che “(i)n ogni caso essi [gli accomandanti] hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.”
Un’ordinanza del Tribunale di Roma [XVI Sez. Civ. del 13/02/2018 – RG n. 60317/2017] – brevemente esaminata nella Sediva News del 12/07/2018 – fornisce inoltre un importante chiarimento che è ancora attuale.
In particolare, secondo i giudici capitolini, nella società in accomandita semplice il controllo dei soci accomandanti sulla gestione consiste nel mero diritto di ottenere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza e l’accesso “ai libri e agli altri documenti della società” è consentito solo a questo fine restando escluso ogni diritto di accedere  integralmente e in ogni tempo (dunque sia prima che dopo la ricezione del bilancio) alla documentazione sociale; si tratterebbe pertanto di un controllo ex post sull’attività degli amministratori esercitato, segnatamente, mediante la verifica della veridicità e correttezza del rendiconto di gestione.
D’altra parte, l’approvazione del bilancio è atto che spetta – secondo le norme imperative del codice civile – ai soci accomandatari e agli accomandanti è riservato solo un diritto di impugnarlo allo scopo di provocarne un sindacato di legittimità, da intendersi in particolare come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali.
E però i limiti dei poteri di controllo dei soci accomandanti possono forse essere colti ancor meglio se confrontati con quelli propri dei soci non amministratori di una società in nome collettivo.
Per le snc, infatti, l’art. 2261 c.c. prevede che “(i) soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il rendiconto dell’amministrazione al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso”.
Ai soci di snc, perciò, anche quando non amministrino [per inequivoca previsione del contratto sociale, s’intende], è attribuito – come naturale bilanciamento del loro status di soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali – un ben più incisivo potere di vigilanza attiva e di controllo diretto sugli affari sociali, che si articola altresì in un diritto di informativa e di accesso alla documentazione anche in corso di esercizio, nonché nel diritto di ottenere, al termine di ogni gestione annuale, il relativo rendiconto.
In tut’altra posizione si collocano invece – lo abbiamo ribadito poco fa –  i soci accomandanti per i quali, come ha affermato l’ordinanza citata, i poteri loro riconosciuti in materia di controllo dell’operato degli accomandatari non possono “(…) configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’articolo 2261 cod. civ. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio”.
Per concludere, sembrerebbe – almeno da quel che leggiamo – che il Suo compagno di cordata non si stia comportando proprio correttamente….

(gustavo bacigalupo)

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