Una norma della nostra legge regionale attribuisce tuttora alle Asl molteplici funzioni in materia di farmacie, compreso il loro decentramento e questo sta creando contrasti soprattutto con gli uffici comunali che ritengono anche il decentramento di loro competenza perché da ricomprendere nella revisione della pianta organica.
La Regione, nonostante sia stata interpellata più volte, non ha dato nessun riscontro ufficiale.
Il problema in due o tre comuni della nostra provincia è molto sentito perché alcune farmacie hanno chiesto da tempo un decentramento: i loro centri storici si stanno infatti spopolando e perdono sempre più utenti per le farmacie che vi sono ubicate.
Il timore è soprattutto quello di esporre i provvedimenti, se saranno finalmente decisi, a ricorsi al Tar.

L’art. 11 del Decreto Crescitalia, nessuno può ormai più ignorarlo, ha introdotto il [nuovo] principio fondamentale che riserva ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico: è stata dunque ad essi conferita dal legislatore statale ogni attribuzione in tema di revisione sia straordinaria che ordinaria della c.d. pianta organica, con tutti i poteri che vi ineriscono e le finalità che detta lo stesso art. 11 in ordine al loro concreto esercizio [assicurare una maggiore accessibilità al servizio e un’equa sua distribuzione sul territorio comunale, senza tuttavia trascurare – ricorrendone i presupposti – l’esigenza di garantirne l’accessibilità ai residenti in aree scarsamente abitate].

Il che, ha precisato il CdS nella fondamentale decisione n. 2379/2018, rende chiaro – anche “per l’identità di ratio” – che “i medesimi principi devono essere applicati (anche) alla disciplina del decentramento e del trasferimento delle farmacie che non avrebbe senso demandare ad organi diversi da quello che si occupa della pianificazione a carattere generale”.

D’altra parte, queste le notazioni conclusive del Supremo Consesso, “La centralità dell’ente territoriale, all’evidenza giustificata dalla piena conoscenza della realtà territoriale e della sua evoluzione, deve assumere necessariamente rilievo (come puntualmente osservato dal primo giudice) sia nella prevista fase della programmazione (per il tramite della nuova procedura di approvazione delle piante organiche), sia, a fortiori, negli atti di concreta allocazione dei decentramenti e dei trasferimenti, la cui valenza essenziale ai fini sopra ricordati è di evidenza solare”.

Restando quindi nello stretto tema dell’amministrazione competente, vanno in particolare interpretate nel senso appena delineato sia il quarto comma dell’art. 1 della l. 475/68 – che unitamente ai commi successivi detta la disciplina generale in tema di spostamento della farmacia nella sede – come anche l’art. 5 della l. 362/91 sul decentramento della sede, ma al tempo stesso devono fatalmente essere considerate caducate di diritto, proprio perché in contrasto con norme statali di principio sopravvenute e perciò ai sensi del terzo comma dell’art. 111  Cost., le previgenti disposizioni regionali di dettaglio che prevedano diversamente.

Dovrebbe conseguentemente essere “disapplicata”, appunto perché da ritenersi caducata di diritto, anche la disposizione della legge regionale cui il quesito si riferisce – del resto anteriore al Decreto Crescitalia – che attribuisce/attribuiva all’Asl, tra le altre, anche la funzione amministrativa relativa al “decentramento delle farmacie” ai sensi del citato art. 5.

E alla stessa sorte sembrano naturalmente destinate anche le disposizioni del provvedimento regionale che deroghino alla competenza comunale con riguardo ad altre funzioni sempre inerenti al servizio farmaceutico territoriale.

Sono stati necessari alcuni anni perché si giungesse a questa conclusione ma che le cose stessero esattamente in questi termini era apparso chiaro sin dalla prima lettura della legge di conversione del Decreto Crescitalia, anche se il problema naturalmente è il solito: alcune Regioni vi hanno provveduto presto e brillantemente, ma altre – per pigrizia o chissà cosa – non hanno ancora adeguato a questi principi [e non solo a questi principi] il proprio ordinamento sezionale creando nei fatti lo scompiglio che stiamo vedendo, come se già il settore non fosse traversato da mille problemi.

Per concludere, visto il dato testuale della vs. legge regionale (il quesito dovrebbe provenire da un Ordine o da un’Associazione provinciale), un ricorso al Tar sembra a questo punto quasi inevitabile, che siano disposti [o non disposti] i richiesti decentramenti di sede e qualunque sia l’amministrazione che li disporrà [o non li disporrà].

Ed è superfluo illustrarne le ragioni.

(gustavo bacigalupo)

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