Ho nel mio garage una vecchia auto d’epoca ereditata da mio padre ma non mi sono mai posto il problema se pagare o meno il bollo dell’auto. Posso avere delucidazioni in merito?

Prima di entrare nel merito del quesito, è bene chiarire quali siano i criteri in base ai quali opera la differenza tra “veicoli d’epoca” e “veicoli storici”, anche se spesso nel gergo comune le due categorie tendono a coincidere.
È una distinzione che si fonda infatti su criteri ricavabili dal combinato disposto dell’art. 60 Codice della Strada e dell’art. 250 del relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione, alla luce del quale sono considerati “veicoli d’epoca” i motoveicoli e gli autoveicoli:

  • iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri (D.T.T.);
  • cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice;
  • inadeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione che può essere consentita, previo rilascio di specifica autorizzazione dell’ufficio territoriale del D.D.T., soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni, con foglio di via e targa provvisoria ex art. 99 C.d.S..

Sono invece definiti “veicoli storici” quelli che rivestono un interesse storico e collezionistico e, come tali, iscritti in uno dei registri ASI (autoveicoli e motoveicoli), Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo (solo autoveicoli), Storico F.M.I. (solo motoveicoli) e che inoltre siano dotati della certificazione attestante la data di costruzione e le caratteristiche tecniche (c.r.s.c.).
I “veicoli storici”, differentemente dai “veicoli d’epoca”, restano iscritti al P.R.A. e sono ammessi alla circolazione purché in possesso di sistemi, dispositivi e componenti efficienti e conformi alle prescrizioni in materia.
Fatta questa premessa, bisogna ricordare che la Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha stabilito l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per tutti i veicoli ed i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione.
L’esenzione opera automaticamente, senza cioè che sia necessaria l’iscrizione a un registro storico ed è dovuta – in caso di loro utilizzo sulla pubblica strada – la sola tassa di circolazione in misura forfettaria di importo pari a euro 31,24 per le auto e a euro 12,50 per i motoveicoli [il c.d. mini bollo].
Nonostante tale previsione legislativa, alcune Regioni hanno tuttavia ritenuto di non uniformarvisi [si tenga conto, al riguardo, che il bollo dell’auto è una tassa sulla proprietà del veicolo e non sulla circolazione e che si tratta di un tributo locale destinato alle Regioni di residenza del proprietario] e di continuare quindi ad applicare i loro regolamenti che in numerosi casi prevedevano l’esenzione dal bollo anche per le auto costruite da più di vent’anni ma da meno di trenta.
Senonché, con la sentenza n. 199 del 22 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha “riportato l’ordine”, sancendo che “un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale” e che quindi le “auto ventennali”, in ossequio alla normativa nazionale, non possono considerarsi esentate dal bollo.
È infine intervenuta la Legge di Stabilità 2019 che, nel ribadire l’esenzione dal bollo per tutte le auto costruite da più di trent’anni, ha nel contempo anche previsto una riduzione del bollo stesso al 50% per le auto “ultraventennali” “storiche”.
L’ultima “finanziaria” ha in particolare disposto che: “(…) gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti ed i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’art. 4 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’art. 60 del codice della strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento”.
Come però evidenzia la disposizione ora riportata, tale riduzione non scatta automaticamente al raggiungimento dei 20 anni, perché – oltre all’“età” dei veicolo – sono condizioni per il dimezzamento anche: a) l’iscrizione ai citati registri A.S.I., F.M.I., Storico Lancia, Italiano Fiat,  Italiano Alfa Romeo; b) il rilascio del certificato di rilevanza storica (il c.r.s.c., che attesta data di costruzione, marca, modello e caratteristiche tecniche del veicolo, in sintonia con la scheda diramata dalla casa costruttrice al momento dell’omologazione del modello medesimo); e c) l’indicazione dell’iscrizione in uno dei predetti registri nella carta di circolazione.
Per gli amanti del genere, insomma, possedere “veicoli d’epoca” o “veicoli storici” può ancora valere la pena.

(andrea raimondo)

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