Domenica notte la mia farmacia, durante la chiusura, ha subito un importante furto di merce. Ho provveduto immediatamente a denunciare il fatto, ma mi preme sapere se ci sono degli adempimenti a livello fiscale cui devo ottemperare.
La vicenda prospettata nel quesito è stata oggetto di varie pubblicazioni su questa ns Rubrica e però l’occasione è utile per ribadire quali siano i profili fiscali che si configurano in [spiacevoli] situazioni come la Sua.
Occorre premettere che l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 prevede che “si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”.
Dalla lettura del disposto normativo si evince che, ai fini fiscali, i beni acquistati dalla farmacia che non vengono rinvenuti nei locali ove viene esercitata l’attività si presumono ceduti, vale a dire venduti; pertanto, in base a tale presunzione, scatterebbe per il contribuente – quindi per la farmacia come tale – l’obbligo di corrispondere la relativa imposta.
Infatti, se il verificatore non rinviene lo scontrino [o la fattura] di cessione della merce, è tenuto a presumere una cessione in nero, a meno che non sia tempestivamente edotto – con idonea documentazione – che la merce non sia presente in farmacia per altri o diversi motivi.
Il rimedio per superare tale presunzione – perché di presunzione si tratta – è dettato dall’art. 2 del D.P.R. 441/97 il quale stabilisce che questa “non opera” [comma 1] in caso di “perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali, o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto” [comma 3]; tale eventualità, chiarisce ulteriormente il terzo comma, dovrà essere provata “da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà […] resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti […]”.
Pertanto, ed eccoci al punto, dato che la denuncia che Lei ha sporto non è equiparabile a quella “idonea documentazione” di cui al comma 3, è bene che predisponga un’autodichiarazione attestante la quantità e la qualità della merce sottrattaLe, magari con l’“aiuto” del gestionale della farmacia.
Dunque, per il momento non è necessario che Lei faccia altro se non conservare scrupolosamente tale autodichiarazione e la denuncia in modo da presentarle in caso di esplicita richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria in fase di verifica.
(mario astrologo)
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