A partire dal 1° luglio 2019, come previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 148038, il tasso dell’interesse di mora sulle somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento è stato ridotto di 0,33 punti, passando quindi dal precedente 3,01% all’attuale 2,68%, naturalmente in ragione annuale.
La decisione si basa, come altre volte in precedenza, su una nota della Banca d’Italia che in data 24 aprile u.s. ha stimato appunto al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
Dopo l’andamento altalenante degli anni precedenti, gli interessi sono stati sempre più contenuti, rendendo le cartelle di pagamento di fatto più “leggere”.
Ricordiamo che gli interessi di mora vengono applicati dall’Agente di riscossione ogni volta in cui la cartella di pagamento non è pagata entro la scadenza dei 60 giorni previsti dalla legge.
Infatti, secondo l’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, “decorso inutilmente il termine previsto dell’art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data di notifica della cartella e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Pertanto:
- in attesa della fissazione di un tasso di interesse unico (di riscossione e di rimborso) per ogni tributo, secondo il principio stabilito dall’art. 13 del D.lgs. n. 159 del 24/9/2015 per il quale “il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con il decreto del Mef di cui al comma 2”,
- e fino alla emanazione del previsto provvedimento attuativo “con decreto del Mef, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, con cui “viene stabilita la misura e la decorrenza dell’applicazione del tasso di cui al comma 1…”
- per gli interessi di mora di cui all’art. 30 P.R. 29 settembre 1973, n. 602, “si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Che è proprio, come detto all’inizio, quel che è stato fatto anche quest’anno.
(andrea raimondo)
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