Con il “D.L. Crescita” [D.L. 30/04/2019 n. 34 in G.U. n. 100 del 30/04/2019 in vigore dal 01/05/2019] – da noi commentato qualche giorno fa e su cui ci soffermeremo ancora non appena convertito in legge – ritorna di attualità il c.d. “super ammortamento”.

E infatti, come qualcuno certamente ricorderà, il bonus – confermato dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nella misura del 30% per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 salvo i beni consegnati al 30.06.2019 per effetto di ordini effettuati e acconti versati in misura non inferiore al 20% entro la suddetta data – non era stato ulteriormente prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018).

Il legislatore, quindi, torna sui suoi passi.

Il D.L. Crescita prevede dunque – analogamente a quanto disposto per il passato – che per imprese (farmacie incluse) e professionisti, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1.4.2019 al 31.12.2019 [ovvero, per il solito effetto di recapture, entro il 30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%] il costo di acquisizione dei detti beni, ovvero i canoni di locazione in caso di acquisti in leasing, sia/siano maggiorati del 30% ai fini della deduzione dal reddito per imposte personali/Irap.

Nella nuova versione viene, però, posto un limite di spesa inesistente in passato dato che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro [misura questa che tuttavia non creerebbe nel concreto alcun problema alla quasi totalità delle farmacie…].

Viene poi confermata, analogamente all’ultima edizione del bonus, l’esclusione dall’agevolazione [essenzialmente per quel che può interessare la farmacia] dei seguenti investimenti:

– tutti i veicoli aziendali a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lettera b) e b-bis) TUIR e cioè, sostanzialmente sia i veicoli aziendali utilizzati per l’attività in via esclusiva che quelli dati in uso promiscuo (aziendale e privato) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta;

– i beni materiali strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;

– i fabbricati e le costruzioni.

Approfittiamone, dunque.

(stefano civitareale)

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