Con l’atto di indirizzo del 27 febbraio u.s. [prot. n. 7], il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affrontato il complicato tema dell’abuso del diritto* operando una puntuale ricostruzione delle evoluzioni che questa tormentata/contestata figura ha subìto nel corso del tempo, soffermandosi anche sulla cessione di quote sociali che sono state rivalutate, un’operazione questa che è certo ben conosciuta anche nel vs. settore perché sono frequenti le cessioni di quote di società titolari di farmacia effettuate – da soci farmacisti e soci non farmacisti – previa una loro rivalutazione**.
*Ricordiamo che tende a parlarsi di “abuso del diritto” quando vengano poste in essere una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
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**Vale la pena ribadire quale possa essere il vantaggio nel ricorso alla rivalutazione di una quota sociale prima di procedere alla sua cessione a titolo oneroso, rinviando però – per un quadro esaustivo della vicenda – all’ampia e dettagliata analisi del Dr. Civitareale nella Sediva News del 30.01.2025 [“Dunque, finalmente a regime la rivalutazione delle quote sociali ma con aliquota “iper-maggiorata” al 18%…”].
Allora, la cessione di partecipazioni sociali [indipendentemente che si tratti di snc, sas o srl] – operata da persone fisiche e perciò da qualsiasi socio di società titolare di farmacia che non sia a sua volta una società o un’impresa individuale o un professionista/lavoratore autonomo – è assoggettata normalmente a un’imposta ordinaria del 26% che grava notoriamente sulla sola plusvalenza, cioè sulla differenza tra il prezzo di cessione della partecipazione e il costo fiscale sostenuto dal cedente.
Ora, ricorrendo alla rivalutazione, in luogo del 26% si paga un’imposta sostituiva la cui aliquota è oggi pari al 18% del valore rivalutato e indicato nella imprescindibile perizia asseverata, tenendo sempre presente che il valore del bene di riferimento – ai fini della rivalutazione – è quello al 1° gennaio di ciascun anno.
Dunque, il MEF – sgombrando il terreno, ammesso che fosse necessario, da qualsiasi residuo dubbio al riguardo – ha chiarito in termini non equivoci che nel caso in cui venga compravenduta una quota sociale “rivalutata” non si ricade nell’ambito dell’abuso del diritto, anche se la partecipazione sia acquistata da uno dei soci “fermo restando il limite delle operazioni meramente circolari” [che sono quelle operazioni i cui effetti lasciano sostanzialmente immutato l’assetto originario permettendo così – in astratto – di conseguire un vantaggio fiscale].
Come vediamo, quindi, il quadro delle operazioni [o più in generale, se si preferisce, delle attività] che possono/devono rientrare o meno nell’abuso del diritto si sta facendo via via sempre più netto e definito, anche se questo è un tema che in realtà potrà generare incertezze ancora a lungo, continuando almeno in qualche fattispecie a far soffrire il contribuente, che quindi ancora oggi – ma naturalmente, e ormai da tempo, non più nelle vicende riguardanti cessioni di partecipazioni sociali a titolo oneroso*** – non può avere sempre la certezza che la strategia negoziale prescelta possa non incorrere nel rischio [perlomeno nel… rischio] di incappare/essere incappato in operazioni potenzialmente elusive/illecite.
***Come diremo meglio nei prossimi giorni in un rapido commento a un’importante, recentissima pronuncia della Cassazione [ordinanza n. 6060 del 6.3.2025] che ha infatti escluso la configurabilità come cessione di azienda di una cessione di quote sociali, anche laddove esse corrispondano al 100% del capitale della società.
Certo, in questo caso la Cassazione ha affrontato la vicenda sul solo versante delle imposte di registro e non affrontando direttamente l’abuso del diritto: ma, se pure è vero che per la Suprema Corte [contrariamente all’avviso dell’AdE] la forma deve qui prevalere sulla sostanza, come stanno/possono stare invece le cose sul terreno delle imposte dirette?
(matteo lucidi)
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