La Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 12862 del 6 maggio u.s., ha ribadito il principio di non interferenza tra disciplina tributaria e validità civilistica degli atti.
La vicenda riguardava costi sostenuti da una società per lavori edilizi eseguiti su un immobile detenuto in locazione, nonostante il contratto non consentisse al conduttore l’esecuzione di opere di quel tipo.
E quindi, ci pare, è una fattispecie abbastanza ricorrente anche nel vs. settore quando evidentemente i locali siano condotti in locazione e il contratto non preveda, come nel caso deciso dalla Corte, la facoltà del conduttore di effettuare opere [né di manutenzione né altro] dell’esercizio.
Secondo la Suprema Corte, la violazione del contratto di locazione non può produrre automaticamente effetti sul piano fiscale, così come una violazione tributaria non determina di per sé la nullità del contratto ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 212/2000.
La violazione civilistica può al più concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare un difetto di inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa, ma questo ovviamente è tutt’altro problema.
Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione ha escluso l’esistenza di elementi idonei a negare la deducibilità, rilevando che gli interventi in quella vicenda non avevano modificato la destinazione dell’immobile in modo incompatibile con l’attività esercitata dalla società conduttrice e dunque, sol per questo, i costi dovevano ritenersi deducibili.
(cesare pizza)
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