L’art. 1, comma 3, lett. b) n. 4) della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 (v. al riguardo le Sediva News del 28/11/2018, del 19/02/2019 e del 28/02/2019), ai fini del monitoraggio completo di tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ha esteso, come qualcuno forse ricorderà, la comunicazione all’Enea – dapprima prevista soltanto per quelli rientranti nel risparmio energetico c.d. “qualificato” di cui all’art. 1, commi da 344 a 347 della L. 296/2006 – anche alle opere di cui all’art. 16-bis TUIR, come attualmente disciplinate dall’art. 16 del D.L. 63/2013 [interventi di recupero del patrimonio edilizio] da cui deriva una qualche forma di risparmio energetico, sia pure non “qualificato”.
Il termine per la comunicazione è di 90 giorni dalla fine dei lavori, ma poiché la piattaforma web per la comunicazione è stata resa funzionante soltanto dal 21 novembre 2018, per gli interventi completati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018 il termine ultimo per l’invio della comunicazione è stato fissato al 1° aprile 2019.
Invece, per gli interventi che si sono conclusi successivamente al 21 novembre 2018 viene confermato il termine “a regime” di 90 giorni dall’ultimazione dell’intervento agevolabile.
E però – secondo una recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate (n. 46/E del 18/04/2019), che aderisce peraltro ad una nota del Ministero dello Sviluppo Economico – l’omissione di questo adempimento, seppur obbligatorio per il contribuente, non comporta la perdita del diritto alla detrazione perché tale effetto non è normativamente previsto.
L’apertura dell’Agenzia non deve tuttavia essere letta come un sostanziale “esonero” da tale adempimento che infatti resta pur sempre obbligatorio, e quindi è necessario provvedervi puntualmente, ricordando che tutte le istruzioni sono comunque reperibili sul sito dell’ENEA.
(stefano stati)
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