Gli operatori socio-sanitari (OSS) sono figure professionali contemplate [anche] nel/dal progetto della “farmacia dei servizi”: l’art. 1, comma 2, del D.lgs. 153/2009 include infatti – tra “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia” – anche “la messa a disposizione di operatori socio-sanitari”.
Tuttavia le farmacie che già ne fanno uso devono rassegnarsi a continuare a fatturare alla loro clientela queste prestazioni con Iva perché l’Agenzia delle Entrate in una recente risposta ad un interpello (n. 90 del 03/12/2018) ha chiarito che per tali servizi non può valere il regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18) del DPR 633/72 previsto per le “le prestazioni sanitarie, di diagnosi, cura o riabilitazione rivolte alla persona, purché rese da soggetti che esercitano professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265 del 27/07/1934) oppure individuate con il decreto ministeriale del 17 maggio 2002”, che è invece applicabile a infermieri e fisioterapisti (le altre due figure professionali espressamente menzionate nel citato art. 1, comma 2, del D.lgs. 153/2009).
Secondo l’Agenzia – che per fornire la risposta appena ricordata ha provveduto ad acquisire in proposito anche il parere del Ministero della Salute – quella di operatore socio-sanitario non costituisce infatti una professione sanitaria, nonostante la c.d. “Legge Lorenzin” (Legge n. 3/2018) abbia sostanzialmente “promosso” questa figura, abilitandola cioè a svolgere mansioni più specialistiche escluse in precedenza dal novero delle sue competenze (ad es.: la somministrazione di terapie intramuscolari o sottocutanee).
Tali soggetti – precisa ulteriormente il Dicastero – sono cioè identificabili semplicemente come “operatori di interesse sanitario”, essendo sprovvisti delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, e questo sia per la mancanza di autonomia professionale [che finisce con il rendere le funzioni svolte di natura meramente accessoria e strumentale] come anche per il percorso formativo, che è infatti di livello inferiore a quello di un vero e proprio professionista sanitario.
Come è vero, d’altronde, che la qualifica di operatore socio-sanitario è conseguibile dopo un iter di formazione professionale regionale al termine del quale – e non per caso – non è prevista l’iscrizione a uno specifico albo professionale.
(alessia perrotta)
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