Il d.lgs. 159/2015 ha introdotto nei rapporti tra il Fisco e il contribuente la figura dell’errore scusabile [peraltro ben nota nell’ordinamento giuridico] tentando in pratica di recuperare dialogo e serenità tra le “parti”.
Si pensi che l’Agenzia delle Entrate considerava nullo il versamento di imposte rateali anche con un solo giorno di ritardo, annullando l’autorizzazione e provvedendo all’iscrizione a ruolo dell’intero ammontare.
L’art. 15 ter, comma 3, del Dpr. 602/73 – introdotto dal citato decreto – ha in particolare escluso la decadenza del contribuente dall’autorizzazione al versamento rateale in caso di “lieve inadempimento” dovuto a:
– insufficiente versamento della rata di imposte dovute per un ammontare non superiore al 3% e in ogni caso a 10.000 euro;
– versamento della prima rata con un ritardo non superiore a sette giorni.
Il sistema mira insomma, come accennato, a stabilire/stabilizzare un rapporto il meno “odioso” possibile con i contribuenti, evitando – come abbiamo visto – l’applicazione di sanzioni eccessivamente onerose nei casi di omissioni scarsamente significative.
(franco lucidi)
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